Termine appello querelante condannato alle spese decorre da notifica avviso deposito (Cass. pen. Sez. IV n. 39834 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione del querelante che non si sia costituito parte civile e sia stato condannato alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno decorre dalla notifica in suo favore dell’avviso di deposito della sentenza, e non dal deposito della motivazione. L’art. 542, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 427 cod. proc. pen., ha la funzione di consentire al querelante rimasto estraneo al giudizio di acquisire formale conoscenza della decisione pronunciata nei suoi confronti. Da tale conoscenza decorre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per la proposizione dell’appello. La declaratoria di inammissibilità fondata sul diverso dies a quo è pertanto illegittima.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 16 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal querelante avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste e aveva condannato il querelante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno.
La Corte territoriale ha calcolato il termine di quarantacinque giorni dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado, avvenuto il 21 gennaio 2025, fissandone la scadenza al 7 marzo 2025. L’appello era stato depositato il 18 marzo 2025 e quindi ritenuto tardivo, con conseguente declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il querelante ha proposto ricorso per cassazione dolendosi dell’erronea individuazione del dies a quo.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. La questione giuridica attiene alla determinazione del momento dal quale decorre il termine di impugnazione per il querelante che sia rimasto estraneo al giudizio e sia stato condannato.
La Corte ha osservato che il ricorrente non è parte processuale: si tratta di querelante non costituitosi parte civile, condannato ai sensi dell’art. 542 cod. proc. pen.. Da questa qualificazione discende l’applicazione del combinato disposto degli artt. 542, comma 2, e 427 cod. proc. pen., che ancora i termini di impugnazione alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza di assoluzione e di contestuale condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno.
Il Collegio ha chiarito la ratio della disciplina: l’art. 542, comma 2, cod. proc. pen. serve a consentire al querelante rimasto estraneo al giudizio di avere formale conoscenza della decisione di condanna emessa nei suoi confronti. Solo da quel momento egli può esercitare il diritto di impugnazione nel rispetto dei termini di legge, non essendo configurabile a suo carico una conoscenza legale anticipata per effetto del deposito della motivazione.
Nel caso concreto, il termine di quarantacinque giorni ex art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. doveva decorrere dal 12 febbraio 2025, giorno di ricezione della lettera raccomandata con cui era stato notificato l’avviso di deposito. L’appello depositato il 18 marzo 2025 risulta pertanto tempestivo.
Ne è conseguita l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. La soluzione accolta dal Procuratore generale è stata quindi recepita dalla Corte.
Il principio affermato corregge il criterio applicato dal giudice dell’impugnazione, che aveva assimilato la posizione del querelante a quella dell’imputato, trascurando la specificità della sua condizione processuale e la funzione dell’avviso di deposito previsto dall’art. 542, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.