Continuazione e tossicodipendenza: serve nesso con il singolo reato (Cass. pen. Sez. VII n. 22193 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. esige, non diversamente che nel processo di cognizione, un’approfondita e rigorosa verifica dell’unicità del disegno criminoso, dovendosi riscontrare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni, del bene protetto e la contiguità spazio-temporale costituiscono solo indici, di per sé insufficienti a fondare la continuazione. Lo stato di tossicodipendenza, ai sensi dell’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., rileva quale elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione solo per i reati a esso collegati o da esso dipendenti, sempre che ricorrano le condizioni dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. In caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dall’altro si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non potesse essere specificamente progettata al momento del fatto originario.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Il giudice dell’esecuzione aveva unificato, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., i fatti di lesioni e tentato omicidio giudicati con due sentenze, negando invece il vincolo con il reato di detenzione illegale di arma giudicato con una terza sentenza. Il ricorrente lamenta che siano state disattese le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sui criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso, ravvisabile, a suo dire, anche rispetto al fatto relativo all’arma per la comune causale determinata dallo stato di tossicodipendenza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, richiamando Sez. Un. n. 28659 del 18.05.2017. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, come la contiguità spazio-temporale, rappresentano solo alcuni indici rivelatori, che non consentono di per sé di ritenere gli illeciti frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo, come precisato da Sez. III n. 3111 del 20.11.2013.
La ratio della disciplina si coglie, sul piano intellettivo, nell’iniziale previsione di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità e, sul piano volitivo, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché bisognoso di ulteriori specifiche volizioni in sede attuativa, secondo Sez. I n. 34502 del 02.07.2015.
Quanto allo stato di tossicodipendenza, l’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen. impone di valutarlo come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo ai reati collegati a tale stato o da esso dipendenti, purché sussistano le altre condizioni dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. (richiamate Sez. I n. 50716 del 07.10.2014, Sez. I n. 33518 del 07.07.2010 e Sez. IV n. 33011 del 08.07.2008).
Nel caso concreto l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi. Essa ha evidenziato che le due condotte unificate – un’aggressione per motivi di gelosia e una condotta legata all’utilizzazione di un immobile – ben potevano ascriversi a un’incapacità di autocontrollo derivante dallo stato di tossicodipendenza, mentre nessun elemento collegava la tossicomania al fatto di detenzione di arma. Il giudice dell’esecuzione ha inoltre valorizzato la notevole distanza temporale della condotta relativa all’arma dagli altri fatti unificati, richiamando il principio secondo cui, in caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dall’altro, si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non potesse essere specificamente progettata al momento del fatto originario (Sez. IV n. 34756 del 17.05.2012; Sez. I n. 3747 del 16.01.2009).
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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