Dolo nel reato di omesso versamento contributivo e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 38027 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo del reato di cui all’art. 37 della legge n. 689 del 1981 è integrato da una condotta intenzionale e reiterata, incompatibile con la mera negligenza o con l’errore contabile. Integra il dolo la condotta del datore di lavoro che, in più annualità, indichi un numero di dipendenti inferiore a quello effettivamente impiegato, così determinando scoperture contributive. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che deduca violazioni di legge non previamente prospettate nei gradi di merito, nonché il motivo che censuri la quantificazione della pena quando questa sia sorretta da motivazione logica e congrua.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo e in secondo grado per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 37 della legge n. 689 del 1981. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17.12.2024, ha confermato la condanna, riconoscendo la sussistenza del dolo in capo all’imputato.

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato, vizi della motivazione e violazione della norma incriminatrice in punto di sussistenza del dolo; dall’altro, violazione degli artt. 131-bis, 81 e 133 cod. pen., dell’art. 129 cod. proc. pen. e degli artt. 27 e 29 Cost., per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La parte civile ha depositato memoria con conclusioni scritte e nota spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando anzitutto che i motivi sono generici e fondati su presunte violazioni di legge non previamente dedotte negli antecedenti gradi di giudizio, e pertanto non scrutinabili in sede di legittimità. Il rilievo ha portata assorbente sul piano processuale.

Nel merito del primo motivo, la Corte ha osservato che i giudici di merito hanno dato puntuale e logica contezza del compendio probatorio. Essi hanno valorizzato, da un lato, il contenuto del verbale di accertamento del 2 dicembre 2019, recante le scoperture contributive e i relativi prospetti riepilogativi; dall’altro, le risultanze documentali dalle quali emerge che l’imputato ha indicato, negli anni 2017 e 2018, un numero di dipendenti inferiore a quello effettivamente impiegato.

Tali circostanze sono state correttamente interpretate dalla Corte territoriale quale espressione di una condotta intenzionale e reiterata, incompatibile con ipotesi di mera negligenza o errore contabile e pienamente idonea a integrare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. La difesa non ha offerto elementi idonei a scalfire tale ricostruzione.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile, oltre che per le ragioni già esposte, anche perché inerente al trattamento sanzionatorio, sorretto da motivazione logica e congrua, che dà adeguatamente conto delle deduzioni difensive. Il giudice di merito ha argomentato in modo esaustivo sulla quantificazione della pena, evidenziando come l’entità del debito complessivamente accumulato, pari a euro 202.201,06, non consenta una riduzione ulteriore rispetto alla già contenuta misura della sanzione irrogata, senza incorrere nel rischio di una risposta punitiva inadeguata alla gravità dei fatti accertati.

Da ultimo, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e, esclusa la ricorrenza di elementi che valgano a dimostrare l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha applicato l’art. 616 cod. proc. pen., ponendo a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Ha inoltre condannato l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile, liquidate in euro 2.700,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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