Trattenimento della corrispondenza e onere di motivazione del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 7 n. 17813 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione di mancata consegna o di mancato inoltro della corrispondenza di un detenuto, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente o che lo stampato riporti fatti di cronaca tali da consentire al detenuto di mantenersi aggiornato sulle dinamiche criminali del territorio di provenienza. Con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo, l’esigenza di non renderne noto il contenuto che l’amministrazione assume essere pericoloso limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e alla circostanza che il contenuto della missiva sia stato effettivamente valutato dall’organo giurisdizionale. Il giudice del reclamo, investito di pieni poteri cognitivi e decisori nei limiti del devoluto, può integrare la motivazione del provvedimento reclamato, senza violare il principio del doppio grado di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, ristretto in regime differenziato di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), impugnava l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo, proveniente da familiari. Il ricorrente deduceva che il Tribunale non avrebbe considerato la spiegazione resa dal mittente e si sarebbe limitato a un mero richiamo del provvedimento del Magistrato, affermando con una clausola di stile l’esistenza del pericolo di trasmissione di messaggi criptici. Con un secondo motivo, lamentava la mancata valutazione delle ragioni del mittente, ravvisate nella sua abitudine di numerare le lettere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui la legittimità del trattenimento della corrispondenza richiede una motivazione ancorata a elementi concreti, capaci di far dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello apparente o che lo stampato riporti fatti di cronaca, per lo più locale, funzionali a mantenere il detenuto aggiornato sulle dinamiche del territorio. Con riguardo specifico al trattenimento della corrispondenza in arrivo, l’esigenza di non rendere noto al destinatario il contenuto che l’amministrazione assume pericoloso circoscrive il sindacato giurisdizionale alla verifica del motivo del trattenimento e all’effettiva valutazione del contenuto della missiva da parte dell’organo giurisdizionale.
La Corte ha inoltre precisato che, nei procedimenti di reclamo regolati dall’Ordinamento penitenziario, il giudice di secondo grado è investito di pieni poteri cognitivi e decisori, nei limiti del devoluto, e può integrare la motivazione del provvedimento reclamato. Tale possibilità non viola il principio del doppio grado di giurisdizione, di cui agli artt. 6 CEDU, 2 del Protocollo addizionale n. 7 CEDU e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che può ritenersi soddisfatto anche con la sola previsione del ricorso per cassazione.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’onere motivazionale fosse stato assolto dal Tribunale di sorveglianza, il quale aveva preso visione della missiva e validato la valutazione che ne aveva giustificato il trattenimento. Il Tribunale aveva specificato che la parte ritenuta pericolosa riguardava la presenza di due differenti manoscritti provenienti da persone diverse, una delle quali diversa dal mittente, e che alcuni passaggi facevano riferimento a circostanze esulanti dal contesto, con segni grafici alfanumerici ambigui. Le doglianze del ricorrente sono state quindi valutate come una mera confutazione, priva di elementi di obiettivo riscontro, volta a contestare la mancata esposizione a pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La Corte ha ritenuto non fondata anche la doglianza relativa alla mancata valutazione delle ragioni del mittente, ossia la mera abitudine di numerare le lettere. Tali ragioni erano state espressamente prese in considerazione dal giudice specializzato, che ne aveva sintetizzato il contenuto, ritenendo, con motivazione non manifestamente illogica, che quel tipo di segni grafici potesse ragionevolmente celare messaggi criptici. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in ragione dei profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.