Abuso edilizio in area vincolata esclude la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 38028 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione del compendio probatorio, contrapponendo al ragionamento dei giudici di merito una diversa lettura degli atti, è inammissibile. In tema di reati edilizi, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è configurabile quando l’opera sia stata realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in violazione del piano regolatore comunale e in prosecuzione di precedenti interventi già colpiti da ordinanza di demolizione, difettando il requisito della particolare tenuità sul piano oggettivo e soggettivo.

Il Fatto

Due ricorrenti sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 44, lettera c), 64, 65, 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, all’art. 110 cod. pen. e all’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione agli artt. 134 e 142 del medesimo decreto. La vicenda riguarda la realizzazione di opere edilizie in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata a rischio sismico.

Con un unico atto di ricorso per cassazione i condannati hanno dedotto la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo la modestia delle opere, la loro riconducibilità ad attività edilizia libera e la mancata verifica del mancato ripristino dello stato dei luoghi dopo un dissequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un’alternativa rilettura del quadro probatorio già valutato dai giudici di merito con coerenti e conformi argomentazioni.

Il Collegio rileva che la difesa non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre mere asserzioni già articolate nei gradi precedenti e già oggetto di espresso rigetto in appello. La Corte territoriale aveva fornito ampia motivazione sulla sussistenza dell’illecito edilizio, valorizzando la rilevante abusività dell’opera in area vincolata, la sua esecuzione in prosecuzione di precedenti interventi già colpiti da ordinanza di demolizione, la violazione del piano regolatore comunale e l’assenza dei presupposti per qualsiasi procedura di sanatoria.

Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento l’invocazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.: la rilevante entità dell’abuso, l’evidente offensività della condotta e la sua prosecuzione nonostante l’esistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori escludono la qualificazione del fatto come di particolare tenuità, sia sul piano oggettivo che soggettivo.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 e, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dichiara i ricorsi inammissibili. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *