Riesame cautelare: dichiarazioni del teste poi indagato e uso delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. I n. 29174 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione del dichiarante come persona sottoposta ad indagini non può fondarsi esclusivamente sul suo coinvolgimento in vicende astrattamente suscettibili di rilevanza penale, ma richiede l’emersione di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti. L’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere sentito fin dall’inizio come indagato presuppone l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità. In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che al momento della deposizione rivestiva ancora lo status di persona informata sui fatti. Il mancato rilascio di copia delle registrazioni delle intercettazioni da parte del pubblico ministero non determina l’inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., bensì una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con effetti limitati alla sola fase dell’impugnazione cautelare. In tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Firenze rigettava la richiesta proposta nell’interesse della ricorrente avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Firenze, con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 642, commi 1 e 2, cod. pen. e all’omicidio aggravato, in concorso con altro soggetto. Alla donna si contestava di avere assunto falsa identità nelle trattative per la stipula di polizze vita, di avere attivato l’identità digitale della vittima tramite SPID e, quale esecutrice materiale, di avere condotto la vittima in stato di semincoscienza su un monte, colpendola al capo con una pietra e investendola poi con il proprio veicolo, simulando un incidente stradale per consentire al coimputato di incassare i premi di cinque polizze vita di cui era unico beneficiario.
Avverso l’ordinanza del riesame la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando tredici motivi con cui censurava, tra l’altro, la violazione delle garanzie difensive nelle prime sommarie informazioni testimoniali, l’inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili, l’omesso accesso ai file audio delle captazioni, l’incompatibilità del G.i.p. e la carenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, affrontando anzitutto il primo motivo, relativo alla posizione processuale della dichiarante. Il Collegio richiama il principio secondo cui la qualificazione del dichiarante come soggetto iscrivibile nel registro delle notizie di reato non può fondarsi sul solo coinvolgimento in vicende astrattamente penalmente rilevanti, ma esige l’emersione di specifici elementi indizianti (Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025). L’inutilizzabilità assoluta ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. presuppone l’esistenza originaria di precisi, anche se non gravi, indizi di reità (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025). In applicazione del tempus regit actum e del principio di conservazione degli atti, restano utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che al momento della deposizione era ancora persona informata sui fatti (Sez. 1, n. 17164 del 30/01/2025). Il Tribunale del riesame ha dunque correttamente escluso che la mera sottoposizione a intercettazione implicasse la qualità di indagata per l’omicidio.
Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che il mancato rilascio di copia delle registrazioni non determina l’inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., ma una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti restano confinati alla sola fase dell’impugnazione cautelare, senza travolgere retroattivamente l’ordinanza genetica. Il difensore che intende accedere agli esiti captativi ha l’onere di indicare i file di cui chiede l’ascolto e il rilascio di copia (Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024).
Il Collegio esclude poi l’incompatibilità del G.i.p. che abbia autorizzato le intercettazioni e ne abbia disposto la proroga: tale incompatibilità non è prevista dal codice e l’incompatibilità delle funzioni di giudizio postula il compimento di un atto con valutazione contenutistica della regiudicanda, tale da condizionare il successivo giudizio per la forza della prevenzione. L’esigenza di non frammentare il procedimento esclude che, per la medesima fase, si debba disporre di tanti giudici quanti sono gli atti da compiere.
Sul versante indiziario e cautelare, la Corte ribadisce che il gravame che si limiti a proporre una diversa valutazione degli elementi di merito è inammissibile, e rileva che il riesame non si è limitato a richiamare l’ordinanza genetica, ma ha ripercorso gli esiti degli accertamenti, le captazioni e le consulenze tecniche. Le esigenze cautelari risultano congruamente motivate, con valutazione dell’adeguatezza della custodia in carcere e dell’insufficienza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.
Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen., con disposizione dell’oscuramento in ragione delle cruente modalità dell’omicidio.
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Nota della Redazione
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