Querela valida anche con generalità del querelato inesatte (Cass. pen. Sez. VII n. 38113 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di querela, l’inesatta indicazione delle generalità del querelato è irrilevante, essendo sufficiente che l’atto contenga l’inequivoca manifestazione dell’intenzione del querelante affinché si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato. La querela è negozio processuale e va interpretata ricostruendo l’effettiva volontà del querelante, desumibile tanto dal testo del documento quanto dalla condotta, anche successiva alla presentazione dell’istanza di punizione, purché ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà. Ne consegue che l’errore sulle generalità non determina alcuna invalidità dell’atto, restando integrati gli elementi essenziali della manifestazione di volontà punitiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Nola, aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato di furto aggravato, esclusa la circostanza di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., riducendo la pena inflitta. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 120 cod. pen. e 336 cod. proc. pen.

Il ricorrente assumeva che nella specie difettasse la querela nei suoi confronti, essendo stata la stessa presentata nei confronti di soggetti non correttamente identificati.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che la querela non è un atto a forma vincolata quanto all’esatta individuazione del soggetto passivo, ma un negozio processuale volto a manifestare la volontà di punizione.

La Corte richiama il principio, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inesatta indicazione delle generalità del querelato resta irrilevante: ciò che conta è l’inequivoca manifestazione dell’intenzione del querelante che si proceda penalmente contro l’autore del reato, anche se ignoto o non correttamente identificato. Vengono citate in proposito Sez. V n. 13281 del 25.02.2020 e Sez. V n. 19827 del 26.02.2003.

Il Collegio sottolinea che la querela va interpretata ricostruendo l’effettiva volontà del querelante, desumibile dal testo dell’atto e dalla condotta, anche successiva alla presentazione dell’istanza di punizione, purché ricollegabile alla originaria manifestazione di volontà. Su questa base, l’erronea o incompleta indicazione delle generalità non assume rilievo invalidante.

Nel caso concreto, dall’atto di querela allegato al ricorso, presentato in data 19.10.2020, risultava che la persona offesa aveva sporto formale denuncia nei confronti dei responsabili dei reati ravvisabili nei fatti esposti, chiedendone la punizione. Tale formulazione è stata ritenuta idonea a integrare la volontà punitiva, nonostante la mancata esatta indicazione del querelato.

Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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