Emissione fatture per operazioni inesistenti e luogo di consumazione del reato (Cass. pen. Sez. III n. 5169 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, si consuma nel momento e nel luogo in cui il documento contabile mendace fuoriesce dalla sfera di disponibilità del suo autore. Non è necessario, ai fini della consumazione, che la fattura giunga nella sfera di conoscenza del destinatario, essendo sufficiente la spedizione o la trasmissione telematica del documento. Ne deriva che, per la determinazione della competenza per territorio, non rileva il luogo di consegna o di utilizzo della fattura nella dichiarazione fiscale. Ove non sia certo il luogo di consumazione, operano i criteri sussidiari dell’art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000, che radicano la competenza nel luogo di accertamento del reato o in quello in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento per reati tributari, il G.I.P. del Tribunale di Cremona disponeva il sequestro preventivo del profitto, in via diretta verso le società rappresentate dagli indagati e per equivalente nei confronti di questi ultimi. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza degli indagati e accoglieva quella di una delle società, disponendo la restituzione dei beni per carenza del pericolo di dispersione.

Avverso tale ordinanza ricorrevano per cassazione sia il Procuratore della Repubblica, censurando il giudizio sul periculum, sia gli indagati, contestando l’incompetenza territoriale del Tribunale di Cremona e la sussistenza del pericolo cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere del tutto mancante l’apparato argomentativo.

Su questa base la Corte dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero e le censure degli indagati in punto di periculum. L’ordinanza impugnata risulta sorretta da un apparato argomentativo razionale e coerente, fondato sulla disamina delle fonti investigative. Le doglianze attengono piuttosto alla manifesta illogicità della motivazione, profilo non deducibile con questo mezzo di impugnazione.

Quanto al primo motivo degli indagati, la Corte condivide le conclusioni del Tribunale ma non la premessa. Il Tribunale aveva ritenuto che il reato si consumi solo quando la fattura viene consegnata al destinatario per la sua utilizzazione. La Corte dissente. I concetti di emissione e di rilascio presuppongono il confezionamento del falso, cui segue l’invio o la consegna del documento. La consumazione non richiede che l’atto sia recettizio: è sufficiente che la fattura fuoriesca dalla disponibilità dell’emittente, già con la spedizione o la trasmissione telematica. Solo nell’autofatturazione, di cui all’art. 21, comma 6 ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, è sufficiente il materiale confezionamento, entrando il documento nella disponibilità del soggetto contestualmente alla sua formazione.

Pur partendo da premesse non del tutto corrette, il Tribunale ha raggiunto conclusioni condivisibili. La predisposizione e l’invio delle fatture sono stati contestualizzati nel territorio cremonese, dove risiedeva uno degli indagati e dove avevano sede le società da lui gestite. Si tratta di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza (Sez. 3, n. 11216 del 19.02.2021, Rv. 281568) secondo cui il luogo di consumazione del reato deve essere individuato in base a elementi oggettivi, idonei a fondare una ragionevole certezza allo stato degli atti, non coincidendo necessariamente con la sede dell’ente cui è attribuibile la falsa emissione. I criteri sussidiari dell’art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 radicano comunque la competenza del Tribunale di Cremona, nel cui circondario sono iniziate le indagini. I ricorsi degli indagati sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 325 c.p.p.

Tutte le 679 sentenze sull'art. 325 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *