Pene sostitutive e valutazione discrezionale ancorata all’art. 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 38107 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., esaminando tra l’altro le modalità del fatto per cui è intervenuta condanna e la personalità del condannato. Tale principio è riferibile anche alle nuove pene sostitutive, poiché la disciplina introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai medesimi parametri. Il giudice di merito che motivi in modo esaustivo e lineare il diniego, fondandolo sulla inaffidabilità del condannato al rispetto delle prescrizioni, non incorre in violazione di legge.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 19 marzo 2025, ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva ritenuto due imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen., condannandoli alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto, con separati atti e a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 58 legge n. 689 del 1981 e all’art. 133 cod. pen., per essersi la Corte limitata a richiamare i numerosi precedenti penali e la presunta inaffidabilità nel rispetto delle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il Collegio rileva anzitutto che la Corte di merito ha fondato il diniego della richiesta di applicazione delle pene sostitutive su un rilievo preliminare: nel giudizio di appello non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.
Nel merito, la Corte territoriale ha comunque ritenuto l’istanza da rigettare, tenuto conto dei precedenti penali e del fatto che, successivamente all’episodio per cui si procede, gli imputati hanno riportato ulteriori condanne per furto, circostanza da cui desumere che le eventuali prescrizioni non sarebbero state rispettate.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice di appello ha argomentato in maniera esaustiva, lineare e non illogica la denegata sostituzione della pena, fondandola sulla inaffidabilità dimostrata dagli imputati al rispetto delle prescrizioni inerenti le pene sostitutive.
La Corte richiama il principio per cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. III n. 19326 del 27.01.2015). Tale principio è riferibile anche alle nuove pene sostitutive, poiché la disciplina introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri del medesimo articolo (Sez. IV n. 32783 del 06.06.2024).
Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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