Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 8654 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Non integra il vizio di motivazione la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità, restando precluse al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 28 febbraio 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 2 marzo 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 105,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale. La questione arriva così davanti alla Corte regolatrice, chiamata a verificare se le censure prospettate integrino un vizio deducibile in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto non è deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ha ribadito come esuli dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Il percorso argomentativo muove dal precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, secondo cui non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

La Corte ha poi osservato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione. Rimane preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come affermato da Sez. V n. 17905 del 23.03.2006.

Ne consegue che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, secondo l’insegnamento di Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009. Il ricorrente, in realtà, ha invocato un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguite, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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