Querela valida senza formule sacramentali e contestazione della recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 38118 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della validità della querela non è necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la manifestazione della volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore; ove emergano situazioni di incertezza, le dichiarazioni vanno interpretate alla luce del favor querelae. La recidiva opera quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero nel rispetto del contraddittorio, ma la sua applicazione è facoltativa. Ai fini della puntuale contestazione della recidiva di cui all’art. 99 cod. pen. non è necessaria la specificazione degli elementi su cui essa si fonda, bastando l’individuazione del tipo; la contestazione della sola recidiva semplice esclude che il giudice possa ritenere una tipologia più grave, che pertanto non incide sul termine di prescrizione.

Il Fatto

Un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 3 giugno 2025, che ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Reggio Calabria il 17 gennaio 2022 per il reato di furto aggravato di un’autovettura. Con il primo motivo deduce l’assenza della querela; con altri motivi censura la contestazione e l’applicazione della recidiva. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la verifica della validità dell’atto di querela e della correttezza del trattamento della recidiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è giudicato manifestamente infondato. In atti risulta presente la “denuncia/querela” presentata dalla persona offesa il 6 giugno 2017. I giudici di merito hanno quindi fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato dalla Corte di legittimità, secondo cui per la validità della querela non servono formule sacramentali: è sufficiente la denuncia dei fatti e la volontà della persona offesa di perseguire penalmente l’autore. In caso di incertezza, le dichiarazioni si interpretano alla luce del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759-01; Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439-01).

Quanto ai restanti motivi, la Corte ricorda che la recidiva opera nell’ordinamento quale circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole (art. 70 cod. pen.) e come tale deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero in ossequio al principio del contraddittorio, ma la sua applicazione resta facoltativa (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01).

Ai fini della puntuale contestazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. non è necessaria la specificazione degli elementi su cui essa si fonda: è sufficiente l’individuazione del tipo, ossia di una delle ipotesi previste nei vari commi dello stesso articolo (Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava, Rv. 274446-01). Il principio di correlazione tra accusa e sentenza va ricostruito non in termini formalistici, ma alla luce della garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell’accusa (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473-01).

Secondo il costante insegnamento di legittimità, la contestazione della recidiva senza ulteriori specificazioni è consentita, ma esclude che il giudice possa ritenere una tipologia diversa e più grave di quella semplice, cosicché essa non incide sul termine di prescrizione (Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016, dep. 2017, Bencandato, Rv. 270843-01). L’ulteriore motivo, relativo alla pericolosità del nuovo fatto, è inammissibile perché proposto per la prima volta in cassazione: in appello il ricorrente si doleva solo del difetto di contestazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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