Ricorso avverso sentenza ex art 599-bis cod proc pen limiti motivi deducibili (Cass. pen. Sez. VII n. 38117 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La prospettata violazione del divieto di reformatio in peius, quando la pena applicata corrisponde a quella concordata, non integra una ipotesi di pena illegale.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in data 14 maggio 2025, aveva pronunciato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Il ricorrente denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius. La questione sottoposta al giudice di legittimità riguardava quindi l’individuazione dei motivi deducibili con il ricorso avverso le sentenze emesse a seguito di concordato in appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ricostruisce in via preliminare l’ambito dei motivi ammissibili avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. La Corte distingue tra doglianze che attengono alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, da un lato, e motivi che invece restano estranei a tale perimetro.
Sono pertanto inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano tradotti in illegalità della sanzione. A sostegno il Collegio richiama Sez. 1 n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 e Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102.
Nel caso concreto l’imputato aveva ricevuto la pena sulla quale le parti avevano raggiunto l’accordo. Ne deriva che la dedotta violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. non integra una ipotesi di pena illegale. La Corte richiama sul punto, per il diverso aumento per una circostanza aggravante, Sez. 7 n. 9765 del 14/02/2025, non mass., Sez. 7 n. 41621 del 28/10/2024, non mass. e, per la diversa riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, Sez. 7 n. 23130 del 12/01/2023, non mass.
Il Collegio rileva inoltre che il ricorrente non aveva dedotto in alcun modo l’illegalità della pena. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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