Furto aggravato: videosorveglianza discontinua e pubblica fede (Cass. pen. Sez. VII n. 38116 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la presenza di telecamere all’interno dei locali destinati alla vendita non vale a escludere l’aggravante della esposizione alla pubblica fede, quando il giudizio di fatto sulle modalità di custodia ne accerta il carattere discontinuo. L’aggravante può essere esclusa solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci a impedire la sottrazione della res. Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di particolare tenuità, l’entità del pregiudizio deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva un post factum non valutabile a tale fine. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Tre ricorrenti erano state ritenute responsabili, in primo grado e in appello, del reato di furto commesso in danno di un esercizio commerciale. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 9 gennaio 2025, aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 29 ottobre 2020.
Avverso la sentenza di appello le condannate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta consumazione del reato, all’aggravante della esposizione alla pubblica fede, al riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità e al diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mera riproposizione, non accompagnata da puntuale critica, di una censura già vagliata dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. I giudici di appello avevano osservato che l’ammanco della merce fu denunciato solo dopo qualche giorno, quando il titolare del negozio se ne accorse, non essendo il sistema di videosorveglianza oggetto di controllo continuo. La merce fu poi rinvenuta nella vettura con cui le ricorrenti si erano date alla fuga, dopo la commissione di un ulteriore furto, nella stessa giornata, presso un diverso esercizio.
Quanto al secondo motivo, relativo all’aggravante della esposizione alla pubblica fede, la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza. I giudici di merito, sottolineando il carattere discontinuo della vigilanza, hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui la presenza di telecamere nei locali destinati alla vendita non vale a escludere l’aggravante. È richiamato il precedente di Sez. 5 n. 6351 del 08.01.2021, secondo cui l’aggravante può essere esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace; è citata anche Sez. 5 n. 17029 del 19.03.2024, che richiede una diretta e continua custodia sulla cosa.
Sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha confermato la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato il valore dei beni sottratti, ammontante a circa 200 euro. È richiamato il principio per cui la particolare tenuità del danno richiede che il valore economico dei beni sia pressoché irrilevante, secondo Sez. 5 n. 23152 del 12.03.2025, relativa al furto di una scopa ricaricabile del valore di 159 euro. La Corte ha inoltre ribadito che l’entità del danno deve essere verificata al momento della consumazione, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile, richiamando Sez. 5 n. 19728 dell’11.04.2019.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato il costante orientamento secondo cui, nel motivare il diniego, il giudice non deve considerare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo gli altri disattesi o superati. Nella specie rilevano l’assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e la fuga, secondo Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020, Sez. 5 n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. 2 n. 3609 del 18.01.2011. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.