Detenzione di arma clandestina assorbe la detenzione illegale: no al concorso formale (Cass. pen. Sez. I n. 22880 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma clandestina, in virtù dell’operatività del principio di specialità, non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale della medesima arma comune da sparo. Il dato della clandestinità dell’arma integra un elemento specializzante per aggiunta unilaterale, poiché le fattispecie di cui all’art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975 contengono tutti gli elementi costitutivi della condotta di detenzione e porto di arma comune da sparo e, in più, la condizione di arma non catalogata o sprovvista dei segni identificativi. Ne deriva l’applicazione della sola norma speciale, con esclusione della previsione generale. L’accoglimento sul punto giova al coimputato per l’effetto estensivo dell’art. 627, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di motivo non esclusivamente personale.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati dal Tribunale di Roma per ricettazione, vendita e detenzione di arma comune da sparo e detenzione di arma clandestina. La Corte d’appello di Roma, in riforma, aveva rideterminato la pena applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
Avverso tale pronuncia propongono ricorso entrambi i difensori. Il ricorso del primo imputato censura il trattamento sanzionatorio. Il ricorso del secondo articola cinque motivi, tra cui quello relativo al concorso formale tra i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 e all’art. 23 legge n. 110 del 1975. La questione giunge in Cassazione perché il reato di detenzione di arma clandestina è contestato per la medesima arma comune da sparo oggetto della detenzione illegale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sul concorso formale, ritenendolo fondato. Le Sezioni Unite n. 41588 del 22 giugno 2017 hanno affermato che i reati di detenzione e porto di arma clandestina, per il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., non possono concorrere con quelli di detenzione e porto illegale della medesima arma comune da sparo.
Il percorso argomentativo muove dall’identità della condotta materiale sul piano storico-naturalistico. Le due fattispecie differiscono unicamente per il dato della clandestinità, che costituisce elemento specializzante per aggiunta unilaterale. Le previsioni di cui all’art. 23 legge n. 110 del 1975 contengono tutti gli elementi della detenzione e del porto di arma comune da sparo e, in più, la condizione di arma non catalogata o priva dei segni identificativi ex art. 11 legge n. 110 del 1975. Deve pertanto trovare applicazione la norma speciale, con esclusione di quella generale.
L’accoglimento di tale motivo giova, per effetto estensivo dell’art. 627, comma 5, cod. proc. pen., anche al coimputato che non aveva impugnato sul punto, trattandosi di motivo di annullamento non esclusivamente personale, come affermato da Sez. 6 n. 46202 del 2 ottobre 2013 e Sez. 3 n. 55001 del 18 luglio 2018.
Il ricorso del primo imputato è invece inammissibile, perché censura in modo generico il trattamento sanzionatorio senza indicare gli elementi pretermessi dai giudici di appello. La Corte richiama il principio per cui, ove sia irrogata una pena prossima al minimo edittale, l’obbligo motivazionale si attenua (Sez. 2 n. 28852 dell’8 maggio 2013; Sez. 1 n. 6677 del 5 maggio 1995).
Quanto all’altro imputato, i reati si sono prescritti tra la pronuncia d’appello e la trasmissione dei ricorsi, applicandosi il regime anteriore alla legge n. 103 del 2017 per i fatti commessi sino all’8.9.2011, con termine massimo decennale ampiamente decorso. La prescrizione non è rilevabile se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza; nel caso di specie, però, le censure non sono inconsistenti e non emergono elementi per un proscioglimento nel merito. La sentenza è dunque annullata senza rinvio quanto al reato assorbito e ai residui reati estinti per prescrizione, con rideterminazione della pena per l’imputato il cui ricorso resta inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.