Parcheggiatore abusivo: irrilevante la dazione di denaro (Cass. pen. Sez. VII n. 38142 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, cod. strada punisce chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine su suolo pubblico. La dazione di denaro o di altra utilità, così come la consegna delle chiavi, non costituisce elemento costitutivo della fattispecie: il perfezionamento del reato richiede soltanto che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’esercizio dell’attività non autorizzata. Sul piano processuale, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione logica e congrua, e il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato con il richiamo alle sole ragioni preponderanti della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna disposta in primo grado. Il giudice di appello aveva ritenuto integrata la fattispecie sulla base dell’osservazione di condotte riconducibili all’attività non autorizzata su suolo pubblico.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la necessità di accertare la percezione di denaro o la consegna delle chiavi. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità proprio sulla struttura della fattispecie incriminatrice e sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha qualificato la censura come mera riproposizione di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito, ha osservato la Cassazione, hanno spiegato che il ricorrente è stato osservato mentre teneva condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico.

Centrale è il principio di diritto affermato: è irrilevante che il soggetto non sia stato visto nell’atto di ricevere denaro o chiavi, poiché tali condotte non sono neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice. L’art. 7, comma 15-bis, cod. strada punisce, infatti, la condotta di chi esercita senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine; la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità in cambio dell’attività svolta non è elemento costitutivo del reato. Il perfezionamento richiede che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, venga nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività non autorizzata.

La Corte ha richiamato sul punto Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 – 01, nonché Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres e Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, tutte non massimate.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Nel caso concreto rilevano l’assenza di elementi positivamente valutabili, neppure dedotti, e i diversi precedenti, anche specifici. In tal senso i richiami a Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01 e Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 – 01.

Il giudizio sulle generiche costituisce un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla sola indicazione delle ragioni preponderanti della decisione, con la conseguenza che una motivazione congrua e non contraddittoria non è sindacabile in cassazione, come confermato da Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, Azrouri e Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *