Furto di energia elettrica anche per chi sfrutta l’allaccio abusivo di terzi (Cass. pen. Sez. VII n. 38143 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. Non è necessario che l’agente sia proprietario dell’immobile né che abbia materialmente operato la manomissione del contatore. Ai fini della responsabilità è sufficiente la consapevolezza della sottrazione, desumibile dalla qualità di gestore dell’attività e di intestatario del rapporto di fornitura. La mancata individuazione dell’autore materiale dell’allaccio resta circostanza irrilevante.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non provata oltre ogni ragionevole dubbio.

Secondo la difesa, la responsabilità si fondava sulla mera presenza nella pizzeria al momento del controllo e mancava la prova del concorso nella manomissione del contatore, che si assumeva risalente alla precedente gestione. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, indicata come sproporzionata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mera riproposizione di una censura già vagliata e disattesa dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto. I giudici di appello avevano osservato che il ricorrente era gestore dell’attività ed intestatario del rapporto di fornitura di energia, e che della manomissione egli era quantomeno consapevole, in ragione dell’omessa registrazione di gran parte dei consumi.

La Corte ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che non fosse stato accertato chi avesse materialmente eseguito l’allaccio. È pacifico, infatti, che del reato risponda anche colui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi. Non è necessario che l’agente sia il proprietario dell’immobile né colui che ha operato materialmente l’allaccio, richiamando sul punto Sez. V n. 24592 del 30.04.2021, Sez. IV n. 40740 del 19.09.2023 e Sez. IV n. 5973 del 05.02.2020.

Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha rilevato che è rimasta indimostrata la circostanza della precedente verifica richiesta ai tecnici e richiamata dal ricorrente per dimostrare l’assenza di dolo.

Il secondo motivo è stato giudicato intrinsecamente aspecifico, oltre che manifestamente infondato. I giudici di merito avevano applicato un modestissimo scostamento dal minimo edittale, dopo aver concesso le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti, e solo per la pena pecuniaria. La Corte ha precisato che la pena base è stata determinata in misura inferiore al medio edittale e che solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede specifica motivazione sui criteri dell’art. 133 cod. pen., richiamando Sez. IV n. 11620 del 26.02.2025, Sez. V n. 35100 del 27.06.2019 e Sez. III n. 10095 del 10.01.2013.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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