Inammissibile il ricorso che richiede una nuova valutazione della prova (Cass. pen. Sez. VII n. 38141 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca vizio di motivazione al fine di ottenere una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. È preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una diversa lettura, sia pure logica, dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. Nel valutare l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen., le condizioni economico-finanziarie della persona offesa rilevano solo quando il danno, pur non notevole in termini oggettivi, sia tale in relazione alle particolari condizioni della vittima.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 18 febbraio 2025, che, riconosciuta l’intervenuta prescrizione per le condotte di cui ai capi B e C, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Siracusa del 2 marzo 2018. In primo grado l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione contestato al capo A, aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 7, cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena.

Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione, per asserita mancanza o manifesta illogicità, quanto all’affermazione di responsabilità per il furto di cui al capo A, non provato oltre ogni ragionevole dubbio e fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili pur in contrasto con quelle rese dall’unico testimone oculare.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il primo motivo inammissibile, qualificandolo come mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati. I giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa non erano contraddette, ma anzi trovano conferma in quelle del testimone, e le ragioni per le quali non era possibile dubitare dell’attendibilità della individuazione fotografica.

Il Collegio richiama il costante insegnamento di legittimità secondo cui è preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5 n. 15041 del 24/10/2018; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018; Sez. 4 n. 1219 del 14/09/2017; Sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016).

Le doglianze attengono dunque alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, profili riservati alla cognizione del giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua, che dà conto dell’iter logico-giuridico e delle ragioni della decisione.

Anche il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen., è ritenuto inammissibile. Il ricorrente assume che essa sia fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa e senza considerazione delle condizioni economiche dell’autore. La Corte osserva che il motivo è versato in fatto e non si confronta con il pacifico insegnamento giurisprudenziale, correttamente applicato dalla Corte territoriale considerando l’entità del danno (circa 20.000 euro): le condizioni economico-finanziarie della persona offesa rilevano solo quando il danno, pur non notevole oggettivamente, sia qualificabile come tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, risultando invece irrilevanti quando l’entità oggettiva del danno integra di per sé un danno di rilevante gravità (Sez. 4 n. 28722 del 14/07/2021; Sez. 2 n. 48734 del 6/10/2016; Sez. 2 n. 33432 del 14/07/2015).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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