Riduzione di un sesto nel giudizio abbreviato non si estende ai reati (Cass. pen. Sez. I n. 38194 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non consente di estendere anche a questi ultimi il beneficio dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. La diminuente premiale, di natura mista, processuale e sostanziale, presuppone la mancata impugnazione e la definizione del giudizio; non è quindi applicabile retroattivamente ai giudizi già definiti, ostandovi il limite del giudicato posto dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Il beneficio non ha ragion d’essere quando il condannato non abbia sopportato alcun sacrificio processuale da compensare.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, con ordinanza del 02.12.2024, aveva rideterminato la pena inflitta al condannato con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 11.06.2024, irrevocabile il 27.10.2024, applicando la riduzione di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. La riduzione era stata operata sull’intera pena determinata per continuazione, comprensiva anche della porzione riferibile a fatti già accertati con una precedente sentenza dello stesso GIP, divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della disposizione, avvenuta il 30.12.2022.
Il Procuratore della Repubblica aveva proposto opposizione, rilevando la violazione del principio tempus regit actum. L’opposizione era stata respinta con l’ordinanza del 27.05.2025, sul presupposto dell’unitarietà della condanna e della natura sostanziale della norma, quindi retroattiva in quanto più favorevole. Avverso tale provvedimento il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso richiamando un proprio recente orientamento, secondo cui il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima non comporta la possibilità di estendere a questi ultimi il beneficio dell’ulteriore riduzione di un sesto (Sez. I n. 30447 del 14.05.2025).
Il Collegio richiama anche le Sezioni Unite n. 35852 del 22.02.2018, che, in tema di continuazione tra rito ordinario e rito abbreviato, limitano la riduzione di un terzo ai soli reati giudicati con il rito speciale. La linea esegetica condivisa esclude che la continuazione propaghi il beneficio alle frazioni di pena relative a fatti oggetto di sentenze diverse.
Quanto alla pretesa applicazione retroattiva, la Corte osserva che opera il limite del giudicato sancito dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. La tesi del giudice dell’opposizione è stata smentita da Sez. I n. 16054 del 10.03.2023, che ha riconosciuto la natura mista della diminuente e l’insuperabile collegamento tra mancato esercizio della facoltà di impugnazione e riduzione sanzionatoria. La disposizione non è applicabile ai giudizi definiti anteriormente e non viola l’art. 7 della CEDU, riguardante le sole disposizioni che definiscono reati e pene, né l’art. 117, primo comma, Cost.
Ulteriore conferma viene da Corte cost. n. 208 del 19.12.2024, che ha sottolineato la finalità deflattiva del comma 2-bis, volto a indurre il condannato a rinunciare alle impugnazioni, e ha precisato che la rinuncia all’impugnazione costituisce sacrificio diverso e ulteriore rispetto alla rinuncia alle garanzie del dibattimento. Il beneficio non è assimilabile a un ridimensionamento sostanziale della risposta sanzionatoria.
Nel caso concreto, l’applicazione della riduzione sull’intera pena per continuazione ha diminuito una porzione di sanzione riconducibile a fatti accertati con sentenza precedente, per di più divenuta definitiva dopo il rigetto dell’appello. L’irretroattività e l’irragionevolezza dell’applicazione a chi non ha sopportato alcun sacrificio processuale impongono l’annullamento con rinvio al GIP del Tribunale di Bari, perché ridetermini il beneficio limitandolo alla sola porzione di pena relativa ai reati oggetto della sentenza del 11.06.2024.
Nota della Redazione
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