Obbligo di traduzione degli atti per l’imputato alloglotta e nullità (Cass. pen. Sez. Un. n. 38306/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che investe la “sentenza-documento” e non travolge la decisione, comportando l’annullamento del provvedimento non tradotto e la restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda alla traduzione. L’omessa traduzione del decreto di citazione in appello integra altresì una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove riguardante l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.
Il Fatto
Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, gli imputati, entrambi di nazionalità straniera, venivano condannati per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 ottobre 2024, confermava la condanna, respingendo l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa di uno degli imputati per l’omessa traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione in appello in una lingua a lui nota (l’inglese), nonostante dagli atti risultasse la necessità di un interprete e che lo stesso imputato non comprendesse l’italiano. Avverso la sentenza d’appello, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. La Seconda Sezione penale, investita della decisione, rilevava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze dell’omessa traduzione di tali atti, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, dopo un’ampia ricostruzione del quadro normativo interno e sovranazionale (art. 143 cod. proc. pen., Direttiva 2010/64/UE, giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale), affrontano i due quesiti. Quanto alla sentenza, la Corte supera l’orientamento maggioritario che riconduceva l’omessa traduzione al mero slittamento sine die del termine per impugnare, ritenendolo incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo e produttivo di effetti distorsivi sulla posizione dell’imputato. La Corte valorizza la portata dell’art. 24 Cost. e del diritto alla partecipazione consapevole, affermando che la traduzione della sentenza è condizione necessaria per l’esercizio effettivo del diritto di difesa e di impugnazione. La mancata traduzione, pertanto, non attiene alla formazione della decisione (che si perfeziona con la lettura del dispositivo), ma integra un vizio della “sentenza-documento”, equiparabile a una sentenza priva di motivazione per l’imputato alloglotta. Tale vizio è qualificato come nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto pregiudica la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista del processo.
Quanto al decreto di citazione per il giudizio di appello, le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento che ne impone la traduzione obbligatoria. Contrariamente alla tesi opposta, la Corte rileva che l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. menziona genericamente il “decreto di citazione” senza distinguere i gradi del giudizio, e che tale atto assolve una funzione informativa e propulsiva essenziale per la garanzia dell’equo processo e del contraddittorio, alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia. L’imputato deve essere posto in condizione di comprendere non solo l’accusa, ma anche le modalità e i termini della sua partecipazione al giudizio di appello, tanto più che il giudizio camerale non partecipato è la regola. L’omessa traduzione del decreto di citazione integra quindi una nullità di ordine generale a regime intermedio, ove difettino gli avvertimenti e le indicazioni prescritte dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che l’interesse a dedurre la nullità per omessa traduzione non richiede l’allegazione di un pregiudizio concreto, poiché il pregiudizio è in re ipsa: l’imputato, non potendo comprendere l’atto, non è in grado di rappresentare al difensore le ragioni di un eventuale pregiudizio. L’eccezione di nullità, inoltre, non è un atto personalissimo, ma può essere sollevata dal difensore. Infine, la Corte applica i principi al caso concreto: dichiara inammissibile il ricorso di uno degli imputati per genericità, ma annulla senza rinvio la sentenza nei confronti dell’altro imputato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso, a causa della fondata eccezione di nullità del decreto di citazione in appello per omessa traduzione.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione per omessa traduzione: l’avvocato dell’imputato alloglotta deve eccepire tempestivamente, con i motivi di appello, la nullità della sentenza di primo grado non tradotta, non potendo più limitarsi a far valere lo slittamento del termine per impugnare; la nullità è deducibile nel corso del processo di cognizione e soggetta al regime degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
- Traduzione del decreto di citazione in appello: la difesa deve verificare che il decreto di citazione per il giudizio di appello sia stato tradotto in una lingua nota all’imputato; in caso di omissione, deve eccepire la nullità a regime intermedio alla prima occasione utile, poiché tale omissione vizia l’atto introduttivo e compromette la partecipazione consapevole al giudizio di secondo grado.
- Onere probatorio per l’eccezione: per eccepire la nullità per omessa traduzione, la difesa non deve dimostrare un pregiudizio concreto, essendo questo in re ipsa; è sufficiente allegare la condizione di alloglotta dell’imputato e la mancata traduzione dell’atto, fermo restando che la nullità deve essere rilevata o dedotta nei termini processuali previsti.
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Nota della Redazione
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