Omesso avviso a un codifensore in appello: nullità intermedia sanata (Cass. pen. Sez. II n. 38250 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data fissata per il giudizio di appello deve essere notificato a entrambi e l’omesso avviso a uno di essi integra una nullità a regime intermedio, non assoluta, poiché l’avviso ricevuto dall’altro difensore ne comporta la presenza formale. Nel rito cartolare disciplinato dall’art. 598-bis cod. proc. pen., il difensore avvisato che rilevi l’omessa notifica all’altro ha l’onere di eccepire la nullità nel primo atto di partecipazione al procedimento, costituito dalla memoria presentabile fino a quindici giorni prima dell’udienza, con applicazione prioritaria dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. rispetto ai più ampi termini dell’art. 180 cod. proc. pen. In difetto di eccezione tempestiva, la nullità si intende sanata e l’eccezione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione è tardiva.

Il Fatto

Due coniugi erano stati condannati, in esito a giudizio ordinario, per il reato di tentata estorsione pluriaggravata: mediante minacce avrebbero compiuto atti idonei a costringere la persona offesa a pagare interessi ritenuti usurari. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14/05/2025, aveva confermato la decisione di primo grado, assolvendo peraltro l’imputato dal reato di usura per non avere commesso il fatto.

Entrambi i condannati hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la nullità assoluta della sentenza di appello per il mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia da lei nominato sin dal primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo all’omesso avviso. Dagli atti risulta che l’avviso della data fissata per il giudizio di appello era stato notificato solo a uno dei due difensori di fiducia, mentre l’altro — nominato con atto del 14/06/2016 e presente nel giudizio di primo grado — non lo aveva ricevuto.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di due difensori, l’omesso avviso a uno di essi determina una nullità a regime intermedio: il difensore avvisato, anche se non comparso, è considerato formalmente presente, con la conseguenza che non si configura quella assenza della difesa che sola integrerebbe una nullità insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

La ricorrente aveva sostenuto che la giurisprudenza sulla nullità intermedia non fosse applicabile al caso in cui l’omissione riguardi il difensore scelto per il giudizio di appello. La Corte non condivide tale lettura e conferma la qualificazione della nullità come intermedia.

Da tale natura deriva un onere di immediata eccezione. Poiché il rito camerale cartolare ex art. 598-bis cod. proc. pen. costituisce ormai il rito ordinario dei giudizi di appello, il primo atto di partecipazione al procedimento è la memoria presentabile fino a quindici giorni prima dell’udienza. È in tale sede che il difensore avvisato deve eccepire la nullità, a pena di sanatoria; la regola prevale su quella dell’art. 180 cod. proc. pen., che prevede termini più ampi.

Nel caso di specie nessuna eccezione tempestiva risulta formulata: l’eccezione, proposta solo con il ricorso per cassazione, è quindi tardiva. Il motivo è rigettato. Parimenti infondati sono i motivi sulla sussistenza del reato e sull’applicazione delle pene sostitutive: la valutazione della credibilità della persona offesa e il diniego delle sanzioni sostitutive ex art. 58 della legge n. 689 del 1981 attengono a questioni di fatto e a un potere discrezionale, non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso del coimputato è dichiarato inammissibile; quello della ricorrente è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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