Omesso versamento ritenute e verifica concreta della crisi di liquidità (Cass. pen. Sez. 3 n. 13751 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera crisi di liquidità non costituisce, di per sé, causa di esclusione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. È configurabile una inesigibilità della condotta quando l’imputato alleghi e provi la non imputabilità della crisi e l’impossibilità assoluta di adempiere, nonostante l’adozione di tutte le misure idonee e ragionevolmente esigibili per reperire le risorse necessarie. Il giudice di merito è tenuto a un sindacato in concreto sui presupposti dell’inesigibilità, con specifico esame delle allegazioni difensive e degli elaborati tecnici acquisiti; la motivazione che si limiti a negazioni apodittiche incorre in un error iuris e nel correlato vizio di motivazione apparente. Il reato presuppone, inoltre, ritenute operate su retribuzioni effettivamente erogate.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina aveva confermato la responsabilità dell’imputato per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, relativamente a un periodo di più mesi e per un importo complessivo di oltre settantamila euro. La pena inflitta era stata di mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, sospesa condizionalmente. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di esclusione correlata all’assoluta impossibilità di adempiere, la carenza motivazionale per omesso confronto con la consulenza tecnica di parte e, in subordine, l’erronea esclusione della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per la loro intima connessione. Richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità, la Corte ha precisato che la mera crisi di liquidità non è di per sé causa di esclusione del reato. L’inesigibilità della condotta può invece essere riconosciuta solo in presenza di una crisi non imputabile all’imputato e di un’impossibilità assoluta di adempiere, nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevolmente esigibili per reperire le risorse.
Nel caso di specie, la difesa aveva allegato e fatto acquisire una consulenza tecnica che descriveva un modello d’impresa in cui gli incassi affluivano ai committenti e i mancati pagamenti avevano generato un’illiquidità strutturale. La sentenza impugnata aveva respinto la tesi difensiva con un’argomentazione di carattere generale, non confrontandosi specificamente con la consulenza tecnica e con le allegazioni circa la non imputabilità della crisi e le misure intraprese per fronteggiarla. Tale motivazione, limitandosi a una negazione apodittica, è stata ritenuta insufficiente rispetto all’obbligo di scrutinio specifico, configurando un error iuris e un vizio di motivazione apparente.
La Cassazione ha inoltre evidenziato che la difesa aveva evocato in appello l’assenza del presupposto della fattispecie, in caso di mancata corresponsione degli stipendi, poiché il reato presuppone ritenute operate su retribuzioni effettivamente erogate. Su tale punto la sentenza impugnata non si era pronunciata, profilo che reclama un accertamento in fatto mirato nel giudizio di rinvio.
Assorbito il terzo motivo di ricorso, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Messina per un nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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