Estorsione e concorso morale: basta la presenza non casuale sul luogo (Cass. pen. Sez. II n. 11920 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggiore senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. La valutazione degli elementi indiziari che sostengono tale adesione, e la loro attitudine intimidatoria ai fini della consumazione del delitto, integra accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Catanzaro e in appello dalla Corte di appello di Catanzaro, per il reato di estorsione in concorso. Secondo l’accusa, egli si era introdotto con un complice all’interno di un pub e aveva richiesto ed ottenuto dal titolare, dietro minaccia, una somma di danaro, inizialmente quantificata in 150 euro e poi ridotta a venti.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto due profili: l’assenza di minacce o violenze idonee a coartare la volontà della vittima, che aveva escluso di averle subite, e la mancanza di un proprio ruolo attivo, essendosi limitato a presenziare sul luogo senza proferire verbo né rafforzare il proposito criminoso altrui, con conseguente qualificazione della condotta come connivenza non punibile.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi complessivamente infondati. Quanto al primo profilo, ha osservato che dalle due sentenze di merito — il cui contenuto si fonde per omogeneità del giudizio di condanna — emerge come la vittima avesse fatto espresso riferimento all’atteggiamento chiaramente intimidatorio assunto dal complice, che si era presentato chiedendo di parlare con il titolare del locale e come soggetto chiamato con un appellativo che ne evocava la provenienza e la notorietà criminale nella zona.

La Corte ha precisato che tali circostanze, unite alla consegna del numero di telefono alla persona offesa con la prospettazione di un futuro bisogno del complice, avevano assunto carica intimidatoria tale da indurre la vittima a cedere alla richiesta di danaro, sia pure in misura ridotta ma comunque inusitata e non dovuta, e a sporgere denuncia per il timore di ulteriori analoghe richieste. Ha quindi ritenuto che la sussistenza di una minaccia produttiva del risultato illecito si cogliesse in sentenza con tutta evidenza, relegando le argomentazioni difensive a una diversa interpretazione di fatto delle risultanze processuali, non più consentita in sede di legittimità.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha richiamato il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, secondo cui ai fini del concorso nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo di esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all’autore stimolo all’azione o maggiore senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa.

Nel caso concreto, le sentenze di merito avevano sottolineato che l’adesione del ricorrente al proposito criminoso del complice derivava non solo dalla presenza sul luogo, ma anche dall’essersi ivi recato in compagnia del coimputato e dall’essere uscito con lui dopo che questi aveva incassato il danaro, oggetto dell’unico rapporto dialettico tra la vittima e il correo. Anche tale doglianza è stata quindi respinta come richiesta di diversa interpretazione del fatto, ricostruito nel merito senza vizi logico-ricostruttivi o giuridici rilevabili in cassazione.

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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