Riesame via pec ad indirizzo non inserito nell’elenco D.G.S.I.A.: inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 6821 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, l’impugnazione cautelare trasmessa a mezzo PEC ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.), ancorché l’indirizzo sia riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla. La sanzione non trova temperamento nel principio del raggiungimento dello scopo, salvo il caso in cui l’atto, trasmesso inizialmente all’indirizzo errato, sia stato successivamente inoltrato, con la medesima modalità telematica, all’indirizzo corretto entro il termine previsto per il deposito, restando in tal caso a carico del ricorrente il rischio di una declaratoria di tardività.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso un decreto di sequestro probatorio. Il difensore aveva trasmesso l’atto a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale ‘riesame.tribunale.milano@giustiziacert.it’, riferibile alla Sezione del riesame ma non corrispondente a quello individuato dal D.G.S.I.A., risultando invece corretto l’indirizzo ‘depositoattipenali5.tribunale.milano’. Avverso l’ordinanza, i difensori ricorrevano per cassazione deducendo la violazione dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 in relazione al principio di ragionevole affidamento e, con un secondo motivo, la sproporzione della sanzione dell’inammissibilità rispetto ai principi di proporzionalità e di effettività della tutela giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo. Ha precisato che, in tema di impugnazioni cautelari, il quadro normativo è caratterizzato dalla coesistenza del regime transitorio di cui all’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 con le disposizioni dei decreti ministeriali n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024. In particolare, l’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 dichiara l’impugnazione inammissibile quando l’atto sia trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile, secondo l’elenco D.G.S.I.A., all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.
La Corte ha rilevato che, sulla questione, si era formato un contrasto interpretativo tra un orientamento più rigoroso, fondato sul dato letterale, e uno orientato alla funzione dell’atto e al raggiungimento dello scopo. Tale contrasto era stato rimesso alle Sezioni Unite con ordinanza Sez. 1, n. 33741 del 09/10/2025. La Corte ha dato atto che le Sezioni Unite, con informazione provvisoria n. 19 dell’11 dicembre 2025, hanno fornito risposta negativa al quesito, affermando l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell’elenco, sebbene riferibile all’ufficio competente. Fa eccezione il solo caso in cui l’atto sia stato tempestivamente inoltrato, sempre via PEC, all’indirizzo corretto entro il termine di impugnazione, con il rischio per il ricorrente di una declaratoria di tardività.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto correttamente dichiarata l’inammissibilità, non essendo ravvisabile la predetta eccezione. Ha inoltre escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, sollevata da Sez. 1 con ordinanza n. 30071 del 01/07/2025, concernente una diversa fattispecie e una diversa causa di inammissibilità.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito, precisando che la dedotta violazione di disposizioni costituzionali o della CEDU non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen., potendo costituire solo fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta. Le norme convenzionali, come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., richiamando le Sezioni Unite n. 29541 del 2020.
Nota della Redazione
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