Riesame e rinvio: gravità indiziaria e agevolazione mafiosa nel concorso morale (Cass. pen. Sez. IV n. 38295 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando il provvedimento impugnato sia stato emesso a seguito di annullamento con rinvio, il controllo di legittimità verifica, nei limiti propri del giudizio di cassazione, se il giudice del rinvio abbia superato il vizio di motivazione rilevato o si sia adeguato al principio di diritto affermato. Il controllo di logicità resta interno al provvedimento e non consente una nuova valutazione degli elementi indizianti, né una diversa riconsiderazione del loro spessore. Il contributo del concorrente sul piano morale può desumersi dalla sua verificata presenza sul luogo dell’esecuzione del reato, quando assuma valenza di adesione e di incitamento ulteriore alla condotta dell’esecutore materiale. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è configurabile quando la condotta sia espressamente finalizzata ad agevolare l’associazione e la piena consapevolezza dell’indagato risulti argomentata.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere, applicata dal giudice per le indagini preliminari in relazione a un’imputazione provvisoria di concorso in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, per fatti commessi in Toscana nel marzo 2022. Il Tribunale del riesame, in funzione di giudice del rinvio, ha confermato la misura, ritenendo sussistenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Contro tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono trattati unitariamente per identità di doglianze. Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio abbia valorizzato un elemento non nuovo e abbia desunto il proprio contributo causale dalla mera presenza sul luogo dei fatti e dal vincolo familiare, senza verificare l’effettivo ruolo del congiunto nella dinamica dei fatti.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare: alla Corte spetta verificare che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del quadro indiziario e che la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza alcun potere di revisione degli elementi fattuali né di riconsiderazione del loro spessore. Tali criteri restano validi anche quando il provvedimento impugnato sia emesso a seguito di annullamento con rinvio, dovendosi verificare se il giudice del rinvio si sia adeguato al principio affermato.
Su tali premesse, le censure sono infondate. Il Tribunale ha riesaminato il punto devoluto con argomentazioni coerenti, soffermandosi sull’attendibilità intrinseca del collaboratore e approfondendo i riscontri, tra cui lo servizio di osservazione e controllo, le intercettazioni e i provvedimenti giudiziari richiamati. La presenza del ricorrente sull’area portuale nei giorni del tentativo di recupero dello stupefacente, in compagnia del soggetto indicato, è stata ritenuta ragionevolmente accertata.
La Corte osserva che le doglianze difensive sollecitano sostanzialmente una lettura alternativa delle fonti dimostrative, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità. Quanto all’aggravante, il percorso del giudice del rinvio ha chiarito l’apporto causale e la piena consapevolezza dell’indagato, in linea con i principi in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui il contributo morale può desumersi dalla presenza sul luogo dell’esecuzione quando assuma valenza di adesione e incitamento.
Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è dichiarato generico: le doglianze reiterano le obiezioni sulla gravità indiziaria senza confrontarsi con il percorso motivazionale del provvedimento. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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