Rivolta nel C.P.R. e delitto di devastazione: configurabilità e ordine pubblico (Cass. pen. Sez. I n. 33147 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il delitto di devastazione di cui all’art. 419 cod. pen. è integrato da qualsiasi azione, posta in essere con qualunque modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche solo di danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili. Non è sufficiente il pregiudizio patrimoniale arrecato a uno o più soggetti: occorre che la condotta offenda o ponga in concreto pericolo l’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile. Non è configurabile un binomio automatico tra rivolta ed evento devastativo, poiché la sussistenza del reato va accertata in concreto. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della congruità logica e del rispetto dei principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Trieste, con provvedimento del 27 febbraio 2025, confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per i delitti di devastazione e saccheggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali pluriaggravate. I fatti riguardavano una rivolta scoppiata all’interno di un Centro di Permanenza per i Rimpatri, nel corso della quale si erano verificati danneggiamenti ai mezzi delle forze dell’ordine e lesioni agli agenti intervenuti.
L’indagato, individuato tramite i filmati degli avvenimenti, proponeva riesame avverso il provvedimento, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto più grave. Il Tribunale rigettava l’istanza, confermando la misura. Ricorreva quindi per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava violazione dell’art. 419 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che non sussistesse l’entità del danno richiesta, né la lesione dell’ordine pubblico, essendovi stata solo una lesione patrimoniale, e che mancasse la concretezza del pericolo.
La Corte ricorda anzitutto che, in tema di misure cautelari, al giudice di legittimità spetta solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica. Richiama sul punto Sez. IV n. 26992 del 29/05/2013.
Quanto all’elemento oggettivo del reato, la Corte ribadisce che la devastazione consiste in qualsiasi azione produttiva di rovina, distruzione o danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio, ma anche l’offesa e il pericolo concreti dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile. Richiama Sez. II n. 6961 del 06/10/2022.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale ha accertato che la rivolta aveva coinvolto numerosi ospiti del Centro, i quali, dopo avere appiccato fuochi, erano saliti sul tetto lanciando oggetti ricavati dal danneggiamento della struttura, cagionando lesioni a nove agenti e danneggiando i mezzi delle forze dell’ordine; solo dopo quattro ore la situazione era stata riportata alla normalità. L’ampiezza e la diffusività dell’azione lesiva, diretta verso le forze dell’ordine, rendevano evidente come non di un mero danneggiamento si fosse trattato, bensì di un’azione che aveva messo in concreto pericolo e violato l’ordine pubblico, perturbando fortemente il normale assetto del Centro.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte osserva che il ricorrente omette di misurarsi con le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad applicare la misura più afflittiva. Il provvedimento impugnato ha giustificato in modo congruo la pregnanza del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga, tenuto conto della condizione di migrante irregolare in attesa di rimpatrio, del ruolo di protagonista nelle condotte e dei plurimi precedenti penali. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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