Errore sui limiti edittali del tentativo vizia la congruità della pena (Cass. pen. Sez. IV n. 38296 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di commisurazione della pena, il giudice di appello che valuta la congruità della pena base facendo riferimento ai limiti edittali del reato consumato, senza operare la diminuzione prevista per il tentativo, formula un giudizio viziato da un parametro normativo inconferente. L’art. 56 cod. pen. comporta infatti una riduzione della pena del reato consumato da un terzo a due terzi, con la conseguenza che il raffronto con il minimo edittale del reato consumato rende la motivazione illogica e difettosa. Ne deriva l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, restando irrevocabile l’affermazione di responsabilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti dell’imputato per il delitto di tentato furto aggravato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. La pena era stata determinata in mesi quattro di reclusione ed euro 150,00 di multa, previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sull’aggravante, con riduzione per il rito.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 56 cod. pen. in relazione all’art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva confermato la pena base di mesi sei di reclusione, mostrando di ritenere il reato come consumato.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione penale accoglie il primo motivo di ricorso, riconoscendogli valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. Il Procuratore generale aveva concluso per il rigetto, mentre la difesa, con memoria, aveva insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.

Il nucleo del ragionamento riguarda il trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, investita delle doglianze difensive volte al riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e alla rideterminazione della pena nel minimo o in misura prossima al minimo edittale, aveva confermato la pena stabilita in primo grado.

Nel valutare la congruità della pena base, pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, la Corte territoriale aveva affermato che la pena detentiva era stata commisurata “nei limiti del minimo edittale” e quella pecuniaria in misura “lievemente superiore a tali limiti”.

Tale argomentazione, osserva il Collegio, rivela come il giudice di appello abbia fatto erroneamente riferimento ai limiti edittali del reato consumato e non di quello tentato. L’art. 56 cod. pen. impone infatti una diminuzione della pena del reato consumato da un terzo a due terzi; il raffronto operato risulta quindi inconferente rispetto alla forbice edittale di riferimento e inficia il giudizio di congruità della pena.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Resta ferma, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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