Pertinenze di edificio pubblico e improcedibilità per difetto di querela (Cass. pen. Sez. VII n. 38483 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lucchetto del cancello di ingresso di un cimitero comunale e la grata posta a protezione della porta di accesso ai locali adibiti a uffici cimiteriali costituiscono pertinenze di un edificio pubblico, con la conseguenza che il danneggiamento degli stessi integra il reato di cui all’art. 635 cod. pen. nella forma procedibile d’ufficio, senza alcun riferimento alla pubblica fede. È manifestamente infondato il ricorso che contesti la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela senza enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata. Il diniego di sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all’art. 20 bis cod. pen. è sindacabile solo per illogicità manifesta, quando il giudice di merito fondi la prognosi sfavorevole sulla personalità dell’imputato e non sulla sola astratta gravità del reato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento per il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen., riferito al lucchetto del cancello di ingresso di un cimitero comunale e alla grata posta a protezione della porta in legno di accesso ai locali adibiti ad uffici cimiteriali. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 09/12/2024, aveva qualificato tali beni come pertinenze di un edificio pubblico, escludendo la procedibilità a querela.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela e la violazione di legge per la mancata sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni previste dall’art. 20 bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII esamina congiuntamente i due motivi di ricorso e li ritiene entrambi manifestamente infondati. Quanto al primo, la Corte rileva che il ricorso è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti l’impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

Nel merito, la Corte conferma la qualificazione operata dal giudice di appello: il lucchetto del cancello e la grata di protezione costituiscono pertinenze di un edificio pubblico. Il giudice di merito ha escluso qualsiasi riferimento alla pubblica fede, circostanza che, nel caso di specie, esclude la procedibilità a querela per l’esercizio dell’azione penale. La censura difensiva risulta quindi smentita dal contenuto stesso della sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il diniego di sostituzione della pena detentiva si fonda su argomentazioni logiche e ineccepibili. Il giudice di appello ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione dei reati, tipicamente di merito, che non scade nell’illogicità quando la valutazione non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato.

La Corte sottolinea come il giudice di merito abbia esaminato l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere degli imputati, evidenziando aspetti soggettivi della personalità che hanno orientato la decisione. Tale percorso argomentativo è insindacabile in sede di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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