Estradizione e MAE: convalida arresto e sindacato indizi nel tempo (Cass. pen. Sez. 6 n. 16913 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto provvisorio a fini estradizionali, la circostanza che la procedura abbia avuto inizio sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo, anziché sulla base della normativa estradizionale applicabile ratione temporis, non costituisce di per sé condizione ostativa alla convalida dell’arresto. La convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria impone di valutare il solo rispetto delle condizioni di legittimità dettate dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., essendo riservate ad altra fase le verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l’emissione di una sentenza favorevole all’estradizione. Nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussistenza dei gravi indizi di reità è presunta dai documenti indicati dalla Convenzione, ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede, non essendo configurabile un sindacato sul merito indiziario.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma convalidava l’arresto provvisorio e applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Spalato per fatti risalenti al 1991, qualificati come crimini di guerra e contro l’umanità.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo, non applicabile al caso di specie, e l’omessa verifica dei gravi indizi di colpevolezza che sarebbero stati doverosi nell’ambito della procedura estradizionale. Con motivi aggiunti, si deduceva inoltre la nullità per l’assenza della traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente rilevato l’erroneità della procedura seguita dalla Corte di appello, la quale aveva fatto applicazione della normativa sul mandato di arresto europeo, mentre, per i reati commessi prima del 7 agosto 2002, l’art. 40, comma 2, della legge n. 69 del 2005 impone l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di estradizione, in particolare della Convenzione europea di Parigi del 1957. Ha tuttavia precisato che tale errore non inficia la legittimità della misura, in quanto la procedura era stata successivamente convertita in quella estradizionale con la richiesta di mantenimento della misura da parte del Ministro della Giustizia.

La Corte ha quindi escluso che la mancata verifica della gravità indiziaria configuri una violazione di legge. Ha ricordato che la Convenzione europea di estradizione, a differenza dell’art. 705 cod. proc. pen., non richiede, per la pronuncia di una sentenza favorevole all’estradizione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a pretendere la produzione del provvedimento restrittivo. Ne deriva che il giudice italiano deve solo assicurarsi dell’identità dell’estradando e verificare la regolarità del titolo su cui si fonda la richiesta, senza poter esercitare alcun sindacato sugli indizi di reità.

Quanto alla dedotta violazione per l’assenza di traduzione, la Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio per cui l’omessa trasmissione della traduzione del mandato di arresto europeo non determina l’illegittimità dell’ordinanza di custodia cautelare, essendo sufficiente che l’interessato sia stato informato, in una lingua a lui comprensibile, del contenuto del provvedimento. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 23 della Convenzione europea di estradizione, che riguarda i rapporti tra Stati e non la posizione dell’estradando, per il quale rileva esclusivamente la nomina di un interprete ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen. Nel caso di specie, l’ordinanza era stata notificata tradotta in lingua nota e l’estradando aveva potuto rendere dichiarazioni a discarico.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 715 c.p.p.

Tutte le 26 sentenze sull'art. 715 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *