Inammissibile il ricorso del Procuratore europeo sul sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 38494 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, con la conseguenza che il controllo di legittimità non si estende all’adeguatezza delle linee argomentative né alla congruenza logica del discorso giustificativo. Il sindacato è limitato ai casi di motivazione inesistente o meramente apparente, ossia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere al tribunale gli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in forza dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. Non è sufficiente una nota informativa riassuntiva che non distingua gli elementi indiziari preesistenti da quelli emersi all’esito della perquisizione, poiché tale distinzione esula dai compiti del tribunale del riesame.

Il Fatto

Il Tribunale di Bologna, sezione impugnazioni cautelari penali, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla locale Procura nei confronti di un indagato. Il collegio ha rilevato che la nota informativa della Guardia di Finanza del 4 ottobre 2024, richiamata nel provvedimento, non era stata trasmessa unitamente agli atti posti a fondamento dello stesso. La successiva nota del 4 dicembre 2024 non poteva colmare la carenza, perché conteneva un richiamo riassuntivo e recepiva anche gli esiti della perquisizione, rendendo impossibile valutare i presupposti esistenti alla data di emissione del decreto.

Avverso tale pronuncia i Procuratori europei delegati dell’ufficio di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. e lamentando l’eccessivo formalismo dell’interpretazione seguita dal tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda in via preliminare che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge. Il controllo di legittimità non si estende all’adeguatezza delle linee argomentative e alla congruenza logica della decisione, ma si limita a verificare se ci si trovi dinanzi a una motivazione inesistente o meramente apparente. Tale evenienza ricorre quando la motivazione manchi del tutto o sia priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da non rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito. Richiama, sul punto, le Sezioni Unite n. 12 del 28.05.2000.

La Corte ribadisce poi che il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere al tribunale gli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in forza dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen.

Nel caso concreto, il tribunale ha annullato il provvedimento perché la nota del 4 ottobre 2024 non era stata trasmessa. La Corte osserva che il ricorso non si confronta con questa motivazione, ma la considera frutto di eccessivo formalismo. L’assunto dei ricorrenti, secondo cui la nota del 4 dicembre 2024 conterrebbe gli stessi elementi già raffigurati nella prima comunicazione di notizia di reato, non risponde alla realtà: la seconda informativa è un seguito della prima e riporta anche i risultati della perquisizione, senza distinguerli dagli elementi indiziari già presenti.

La Corte esclude che il tribunale potesse agevolmente estrapolare gli indizi preesistenti e individuare il portato di quelli emersi all’esito del sequestro, poiché tale compito esula dalle competenze del collegio del riesame. Il ricorso incorre quindi nel vizio di genericità, poiché trascura le motivazioni del provvedimento impugnato e formula argomentazioni eccentriche rispetto a esse.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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