Misure cautelari: no alla reinterpretazione delle intercettazioni in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 38545 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non sono pertanto proponibili censure che investano la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Allorché sia dedotto il vizio di motivazione del provvedimento cautelare, alla Corte di cassazione spetta solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento probatorio. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, contestato in relazione a cessioni di sostanza stupefacente. Il provvedimento impugnato aveva riformato l’ordinanza contraria emessa dal Giudice per le indagini preliminari.

Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo due motivi: la carenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati su conversazioni non univoche e su incontri privi di scambio di stupefacente, e l’assenza di argomentazioni sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari. Il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o sollecita una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, richiamando Sez. 2 n. 31553 del 17/05/2017 e Sez. 6 n. 11194 dell’8/3/2012.

Quanto al primo motivo, il Tribunale aveva valorizzato l’attività di indagine, il ruolo di raccordo tra vertici e corrieri, l’ampia disponibilità di corrieri, i canali di approvvigionamento e la cessione in più riprese di un quantitativo di cocaina non inferiore a 400 grammi. Il ricorrente aveva negato il proprio coinvolgimento e contestato la propria identificazione, ma il Tribunale aveva richiamato gli appostamenti della Polizia giudiziaria del maggio 2023 e l’assenza di altri interlocutori sul territorio.

La Corte ha precisato che la diversa lettura delle captazioni proposta dalla difesa non è consentita in sede di legittimità: l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni sono questione di fatto, non sindacabile se non nei limiti della manifesta illogicità, secondo Sez. 2 n. 35181 del 22/05/2013 e Sez. 6 n. 11794 dell’11/02/2013. Tali profili non sussistono, avendo il Tribunale tenuto conto del contesto delle conversazioni.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità. Il Tribunale aveva evidenziato il disvalore della condotta, la contiguità dell’indagato agli esponenti del sodalizio, la recente consumazione dei fatti e la personalità deviante desunta dai precedenti penali, argomentando così sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, rispetto alle quali il ricorrente non si era adeguatamente confrontato.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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