L’occultamento contabile è reato permanente che esclude la tenuità (Cass. pen. Sez. 3 n. 1776 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta del reato previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 può consistere sia nella distruzione sia nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento, consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione. Ai fini della configurabilità del delitto, l’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d’affari non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Il rinvenimento presso il terzo destinatario dell’atto di uno dei due esemplari in cui dev’essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell’altro esemplare presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 per aver occultato la documentazione contabile della società di cui era amministratore di fatto. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo sette motivi di doglianza.

Con essi censurava la ritenuta sussistenza del reato, la qualifica di amministratore di fatto, l’elemento soggettivo, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il diniego di sostituzione della pena detentiva.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preso le mosse dal consolidato indirizzo secondo cui non sono deducibili in cassazione censure attinenti a vizi di motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà, risultando inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o sollecitano una differente comparazione dei significati probatori delle prove.

Nel merito, la Corte ha ribadito che la condotta di occultamento della documentazione contabile integra un reato permanente e che la sua sussistenza è stata logicamente affermata dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni del commercialista, del rinvenimento di alcune fatture e delle risultanze dello “spesometro integrato”. Ha inoltre ritenuto inconsistente la tesi difensiva secondo cui le fatture potevano essere state emesse in unico esemplare, richiamando il principio per cui la mancata produzione dell’esemplare di fattura da parte dell’emittente può indurre a ritenerne la distruzione o l’occultamento.

Quanto all’elemento oggettivo, è stato confermato che l’impossibilità di ricostruire il reddito non deve essere intesa in senso assoluto, potendo derivare anche dalla necessità di acquisire la documentazione presso terzi. In relazione alla qualifica di amministratore di fatto, la Corte ha ravvisato una “doppia conforme” adeguatamente motivata, fondata sulle dichiarazioni univoche di più testi e sulla riconducibilità della presenza di un prestanome alla pregressa condanna per bancarotta fraudolenta.

La Corte ha infine dichiarato manifestamente infondato il motivo concernente l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., poiché la natura permanente del reato di occultamento, consumatosi con la conclusione dell’accertamento fiscale, rendeva operante lo sbarramento costituito dall’inasprimento delle sanzioni edittali introdotto dal d.l. n. 124/2019, e ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione del diniego di sostituzione della pena, fondata sulla pregressa condanna e sulla mancanza di resipiscenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *