Convalida dell’arresto facoltativo e valutazione unitaria degli indici di pericolosità (Cass. pen. Sez. III n. 13196 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto il giudice, verificata l’osservanza dei termini di cui agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., valuta l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti al momento dell’arresto, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza che il suo esame possa riguardare la gravità indiziaria, le esigenze cautelari o la responsabilità dell’indagato, apprezzamenti riservati a fasi distinte del procedimento. Quando l’arresto è facoltativo, la polizia giudiziaria deve indicare le ragioni che l’hanno indotta a privare della libertà personale la persona, con riferimento alla gravità del fatto e alla pericolosità dell’arrestato, ma tale indicazione non esige una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti complementari. Il giudice non può quindi procedere a una valutazione atomistica dei singoli elementi, dovendo invece apprezzare il complesso degli indici di pericolosità come rappresentati dalla polizia giudiziaria.
Il Fatto
La polizia giudiziaria interveniva in un immobile dopo una segnalazione di attività di spaccio. Gli operanti controllavano un soggetto appena uscito dall’abitazione, che ammetteva di aver acquistato una dose di cocaina. Non ricevendo risposta al campanello, gli agenti entravano forzosamente e rinvenivano un impianto di videosorveglianza, un tagliere con residui di stupefacente, materiale da confezionamento e banconote di piccolo taglio. In terrazza veniva trovato l’indagato, in stato di agitazione, che ammetteva la disponibilità del cucinino e di essersi disfatto di stupefacente nel lavandino.
Il Tribunale non convalidava l’arresto in flagranza, qualificando il fatto ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente natura facoltativa dell’arresto e mancata allegazione, da parte del Pubblico ministero, di elementi sulla gravità del fatto o sulla pericolosità dell’indagato, incensurato. Proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero per vizio di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e individua il perimetro del sindacato del giudice della convalida. Questi non è chiamato a valutare la gravità indiziaria né le esigenze cautelari, ma la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria secondo il criterio della ragionevolezza, considerando solo gli elementi conosciuti al momento dell’arresto. Il richiamo è a Sez. 6 n. 15227 del 2023, che delimita tale apprezzamento rispetto alle fasi distinte del procedimento.
Quanto all’arresto facoltativo, la polizia giudiziaria deve esternare le ragioni dell’esercizio del potere, ma non è richiesta una apposita motivazione: è sufficiente che tali ragioni risultino dal verbale o dagli atti complementari, così da consentire al giudice di conoscerle e sindacarle. Il principio è ricondotto a Sez. 3 n. 35104 del 2016.
Nel caso concreto la Corte ritiene soddisfatti i requisiti di legge. L’indagato era certamente pericoloso ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., come desumibile dalla pluralità delle circostanze: la gestione professionale dell’attività di spaccio nell’abitazione, la dotazione di un impianto di videosorveglianza, la cessione di droga pesante (crack e cocaina), gli appunti e le dichiarazioni dell’acquirente. Il giudice, invece, aveva valutato in modo atomistico gli elementi, mentre risultava corretto l’apprezzamento degli indici di pericolosità operato dalla polizia giudiziaria al momento dell’arresto.
In accoglimento del ricorso del Pubblico ministero, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza di non convalida, poiché il ricorso, avendo a oggetto una fase ormai perenta, è finalizzato solo a definire la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, e un eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici, secondo il richiamo a Sez. 3 n. 14971 del 2022, dep. 2023.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 386 c.p.p. – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo