Falso alibi e colpa grave ostano alla riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 35225 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, nel valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, con valutazione ex ante e con iter autonomo rispetto al processo di merito, e non se la condotta integri reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La condotta dell’indagato che precostituisca un falso alibi, pur costituendo esercizio di difesa, assume rilievo ostativo qualora, in presenza di un quadro indiziario già significativo, contribuisca a rafforzare il convincimento della colpevolezza. Non integra intercettazione l’ascolto casuale, in viva voce, di una conversazione da parte di un appartenente alla polizia giudiziaria, con il consenso di uno degli interlocutori, e il relativo contenuto è utilizzabile nel giudizio riparatorio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva patito custodia cautelare in carcere per complessivi 217 giorni, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata, dal quale era stato poi assolto dal Tribunale con la formula “perché il fatto non sussiste”.

La Corte di Appello aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice distrettuale aveva valorizzato, accanto al riconoscimento fotografico della persona offesa, una conversazione intercorsa tra il ricorrente e la fidanzata, nel corso della quale egli aveva chiesto alla giovane di fornirgli un alibi, ricevendone il rifiuto. Da ciò aveva desunto un comportamento improntato alla falsità e al mendacio, ostativo all’indennizzo. Contro tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto le censure, rilevando che il giudice distrettuale ha correttamente enucleato il comportamento ostativo alla riparazione, consistito nell’indicazione di un falso alibi dopo che le indagini si erano indirizzate verso la persona del ricorrente.

Quanto alla utilizzabilità della conversazione, la Corte ha escluso che si tratti di intercettazione: l’ascolto in viva voce da parte di un terzo, con il consenso di uno degli interlocutori, non implica strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele poste a protezione della riservatezza, e non configura l’ipotesi dell’art. 63 cod. proc. pen. Dedotta dal ricorrente. L’appartenente alle forze dell’ordine si è limitato a riversare il contenuto in un’annotazione di servizio, quale prova atipica utilizzabile, non violando i divieti propri della testimonianza o dell’intercettazione.

Sul piano sostanziale, la Corte ha richiamato l’indirizzo secondo cui il comportamento di chi abbia fornito un alibi rivelatosi falso, pur costituendo esercizio di difesa, può assumere rilievo ai fini della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, quando, in presenza di un quadro indiziario già significativo, contribuisca a rafforzare il convincimento della colpevolezza. Nella specie il riconoscimento fotografico e gli ulteriori atti di indagine attribuivano alla condotta una portata sinergica ai fini dell’adozione della misura.

La Corte ha infine chiarito che il diverso apprezzamento del giudice dell’assoluzione, che aveva escluso la valenza indiziaria di quella condotta, non vincola il giudice della riparazione: questi opera in un piano prognostico differente, in cui non si deve più stabilire se il ricorrente abbia commesso il reato, essendo intervenuta pronuncia irrevocabile di assoluzione, ma se un suo comportamento volontario, caratterizzato da colpa grave, abbia contribuito all’adozione della misura, neutralizzando la funzione solidaristica dell’istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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