Giudizio di rinvio e limiti del devoluto nella partecipazione associativa (Cass. pen. Sez. VI n. 38542 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può estendere il proprio esame a profili che quella decisione non abbia devoluto. La valutazione della partecipazione associativa può fondarsi sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, purché il contributo dichiarativo sia collocato nel contesto temporale corretto e non in contrasto con il compendio captativo. La natura permanente del reato associativo impone di vagliare le dichiarazioni con riferimento alla posizione del chiamato in correità, secondo la regola di giudizio dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Le censure che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio, senza dedurre vizi logici, sono inammissibili in sede di legittimità. La diversità del reato presupposto non esclude la recidiva quando il giudice valorizzi la distanza temporale tra le condotte.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestato tra il maggio e il settembre 2011 e il maggio 2012. La prima condanna era stata annullata con rinvio perché la sentenza di merito non aveva risposto adeguatamente alle doglianze difensive sulla insufficienza delle intercettazioni e sull’assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio con quattro motivi: vizio della motivazione sul contributo partecipativo desunto dalle dichiarazioni del collaboratore, vizio sul contributo causale ricavato dalle captazioni, violazione dell’art. 99 cod. pen. in materia di recidiva e mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di rinvio. La sentenza rescindente aveva devoluto al giudice di merito il solo accertamento sulla partecipazione associativa del ricorrente, rilevando la carenza argomentativa sul valore delle intercettazioni e sull’assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore. Il nuovo giudizio doveva quindi risolvere la discrasia temporale tra il periodo cui il collaboratore riferiva il ruolo del ricorrente e quello in cui erano state registrate le conversazioni a lui riferite.

Secondo la Corte, la sentenza di rinvio ha correttamente svolto il compito assegnatole, collocando le dichiarazioni del collaboratore in relazione allo status libertatis del dominus dell’associazione. La natura permanente della contestazione associativa consente di ritenere coperto anche il periodo oggetto del giudizio, così componendo in modo solido il compendio accusatorio.

Quanto alle captazioni, il ricorso propone una reinterpretazione del dato captato che non ha accesso in sede di legittimità. La sentenza rescindente ne aveva già avallato la pertinenza ai fini della responsabilità, e il profilo non è oggetto di devoluzione. L’interpretazione del linguaggio delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità quando è motivata secondo logica e massime di esperienza, come affermato da Sez. VI n. 11794 del 11.02.2013.

I primi due motivi esulano dunque dal devoluto rescindente e mirano a una rivalutazione probatoria preclusa in cassazione. Il terzo motivo è infondato: la diversità del reato presupposto non incide, e la Corte valorizza il ridotto lasso temporale tra le condotte come sintomo di pericolosità. Il quarto motivo è infondato per la genericità del corrispondente motivo di appello sulla prevalenza delle attenuanti generiche.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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