Pericolosità sociale desunta da fatti oggettivi e droghe: legittimo il carcere (Cass. pen. Sez. VI n. 38547 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, il controllo di legittimità della Corte di cassazione si limita a verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato le ragioni dell’applicazione della misura. Ai fini dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesta la prova dell’imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato la commissione del delitto. La pericolosità sociale può essere desunta dall’apprezzamento di fatti oggettivi — modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato — e la gravità del quadro indiziario, unita all’inserimento in un contesto criminale organizzato, può neutralizzare l’incensuratezza e l’incensurabilità dei precedenti personali. Il rispetto della misura cautelare precedentemente applicata non rileva, costituendo un obbligo di legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Perugia, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., accogliendo l’appello del Pubblico ministero, applicava al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere. In precedenza il Giudice per le indagini preliminari, a seguito della convalida dell’arresto, aveva disposto gli arresti domiciliari per il delitto di trasporto e detenzione di cocaina con l’aggravante dell’ingente quantità.
Avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo relativo alle esigenze cautelari: la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale desunto il rischio di recidiva dalla sola gravità dei fatti, senza considerare la sua incensuratezza, l’occupazione e la stabile presenza in Italia con la famiglia, nonché l’immediata ammissione degli addebiti. Contestava inoltre l’assenza di proporzione della misura più afflittiva rispetto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché generico e volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il Collegio ricorda che, in materia di misure cautelari, il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica della congruità della motivazione con cui il giudice di merito ha giustificato l’applicazione della misura, non essendo contestata in questa sede la gravità indiziaria.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha correttamente desunto la pericolosità sociale dall’apprezzamento prognostico di fatti oggettivi, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell’indagato. La motivazione ha dato atto del rinvenimento, all’esito di un intervento della Guardia di Finanza, di dieci panetti di cocaina occultati in vani appositamente predisposti nell’autovettura, di altri dieci panetti trovati nel garage dell’abitazione, di quattro telefoni cellulari e di 10.400 euro in contanti.
La perquisizione estesa all’abitazione dei genitori aveva portato al sequestro di ulteriore sostanza stupefacente, di una pistola risultata oggetto di furto, di altri telefoni e schede, nonché di una rilevante somma in contanti. Complessivamente l’indagato deteneva oltre 24 chilogrammi di cocaina, oltre 50.000 euro in contanti, un’arma da fuoco e nove telefoni cellulari.
Tali elementi, non contestati, hanno indotto il Collegio a ritenere le esigenze cautelari nel loro massimo grado, per l’evidente inserimento dell’indagato in un più ampio contesto criminale e per la non occasionalità delle condotte, configuranti una vera e propria attività organizzata. Da ciò l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, che non impedirebbero contatti con eventuali complici.
La Corte richiama il principio affermato in ordine all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui non è richiesta la prova dell’imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma deve permanere la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato la commissione del delitto (Sez. III n. 9041 del 15.02.2022). Irrilevante è il rispetto degli arresti domiciliari, trattandosi di obbligo di legge, così come l’ammissione dei fatti conseguente alla flagranza. Segue la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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