Rescissione del giudicato: onere di allegazione e conoscenza effettiva del processo (Cass. pen. Sez. VI n. 38551 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della norma applicabile ratione temporis all’art. 629-bis cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, occorre fare riferimento al momento in cui il condannato in assenza ha avuto conoscenza della sentenza passata in giudicato e, quindi, la possibilità di esercitare il rimedio straordinario. Il rimedio presuppone che il condannato provi la dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e che non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo che risulti la sua effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza. Grava sull’imputato un onere di allegazione che, pur non coincidendo con l’onere della prova, offra un principio di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto suscettibili di verifica processuale.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza che l’aveva condannata, lamentando di essere stata processata in sua assenza incolpevole. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva rigettato l’istanza con ordinanza del 10 giugno 2025.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: la Corte territoriale avrebbe ritenuto legittima la celebrazione del processo in primo grado nonostante la notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato fosse avvenuta senza rispettare la normativa sulle modalità di recapito degli atti nel periodo dell’emergenza da Covid-19. Il ricorso investe, dunque, la correttezza della valutazione della conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla individuazione della disciplina applicabile. Nel caso in esame trova applicazione la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente dal 29 dicembre 2022. In assenza di disposizioni transitorie, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il criterio è il momento in cui il condannato in assenza ha avuto conoscenza della pronuncia passata in giudicato e, quindi, la possibilità di esercitare l’impugnazione straordinaria.

Essendo la sentenza emessa il 14 settembre 2023, dopo l’entrata in vigore della riforma, anche la conoscenza non può che essere avvenuta nella vigenza della nuova disciplina. La Corte richiama sul punto Sez. 4 n. 2580 del 19/10/2023, Sez. 5 n. 380 del 15/11/2021 e Sez. 5 n. 15666 del 16/04/2021.

Quanto al merito, la nuova formulazione dell’art. 629-bis richiede che il condannato provi di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, salvo che risulti la sua effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza. Resta fermo l’onere della prova a carico del richiedente ed è escluso il rimedio quando risulti tale conoscenza. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite Ismail n. 23948 del 28/11/2019, che riconduce l’assenza a una scelta consapevole e volontaria, desumibile da indici aventi rilievo sintomatico, tra cui le modalità della notifica, gli atti compiuti prima dell’udienza e la nomina di un difensore di fiducia.

Di tali criteri ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, avendo rilevato che la notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato era avvenuta regolarmente e che era certo che l’imputata avesse avuto conoscenza del giudizio, cui si era sottratta consapevolmente. L’agente notificatore aveva indicato la consegna al destinatario persona fisica, accertando la presenza della destinataria nel luogo di residenza. Le censure della ricorrente non colgono nel segno: sono state rispettate le norme sulla notifica degli atti nel periodo emergenziale e la consegna con tali modalità dimostra la conoscenza del processo.

La Corte osserva infine che la ricorrente si è limitata a dedurre la nullità della notifica, senza alcun accenno alla mancata conoscenza incolpevole, pur essendone onerata, come affermato da Sez. 5 n. 7428 del 18/12/2024. Il rigetto comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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