Cessione in blocco del credito da leasing non sana la malafede (Cass. pen. Sez. I n. 28826 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al passivo di procedure di confisca, il cessionario di un credito subentra nella stessa posizione giuridica del cedente e non può invocare la propria buona fede per sanare un credito che era geneticamente carente del requisito della buona fede in capo al creditore originario. Il carattere autoritativo della cessione, derivante da un provvedimento di Banca d’Italia e dalla disciplina della gestione delle sofferenze bancarie, non incide sul profilo genetico del credito e non determina alcuna deroga ai principi che regolano l’ammissione al passivo. La verifica sulla posizione dell’originario creditore resta insensibile rispetto alle successive vicende di titolarità del credito.
Il Fatto
Una società cessionaria propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo di una società confiscata. Il provvedimento di non ammissione era fondato sull’intervenuta prescrizione e sulla ritenuta mancanza di prova della buona fede del terzo al momento della cessione del credito.
La ricorrente deduce di essere non la società concedente il leasing, ma una mera cessionaria in blocco, destinataria di un atto autoritativo di Banca d’Italia con cui le erano stati trasferiti i rapporti già facenti capo alla controllata concedente. Da qui l’impossibilità materiale di verificare l’istruttoria espletata molti anni prima dalla dante causa.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché muovono dalla medesima base teorica e affrontano la stessa tematica da angoli prospettici differenti. La Corte ricorda il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 29847 del 31/05/2018, secondo cui il cessionario subentra nella stessa posizione creditoria del cedente: la buona fede deve sussistere all’epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario, oltre che in capo al cessionario sotto il profilo della mancanza di accordi fraudolenti.
Il Collegio osserva che la questione prospettata ha natura prettamente giuridica, per cui le conclusioni del giudice di merito non possono essere contestate denunciando un difetto motivazionale, secondo il dictum di Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020. Nel merito, i giudici territoriali hanno desunto la mancanza di buona fede dell’originario creditore da elementi congrui: la modesta situazione reddituale e patrimoniale della società finanziaria e il comportamento inerte tenuto dal creditore dopo l’inadempimento.
Quanto al carattere autoritativo della cessione, la Corte chiarisce che esso incide soltanto sul secondo segmento logico, cioè sulla posizione del cessionario che si rende titolare del credito, ma non sul primo, ossia sulla verifica della posizione dell’originario creditore, che resta insensibile alle vicende successive. Non è rinvenibile alcun ancoraggio normativo in base al quale la disciplina di gestione delle sofferenze bancarie dovrebbe determinare una deroga ai principi di ammissione dei crediti al passivo nelle procedure di confisca.
Distonica rispetto al thema decidendum è quindi l’esigenza di individuare profili di rimproverabilità nella condotta della cessionaria. Il fenomeno del subingresso non può determinare una modifica strutturale del credito, che viene traslato conservando le medesime caratteristiche genetiche. Il credito era nato “malato” e non può diventare valido all’indomani del passaggio ad altri, sebbene il trasferimento sia autoritativo.
Sul terzo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte rileva che l’infondatezza dei primi due lo rende assorbito: a fronte dell’assenza di buona fede dell’originario creditore, il successore non è portatore di alcun interesse a contestare la sussistenza della prescrizione nell’ambito della procedura di ammissione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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