Ricorso del PM inammissibile per carenza di interesse concreto (Cass. pen. Sez. VI n. 38549 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero che impugni un provvedimento in materia cautelare deve dimostrare un interesse concreto e attuale al ripristino della misura richiesta, non potendosi limitare a censurare l’erronea interpretazione della legge. L’interesse del pubblico ministero non coincide con quello astratto all’esatta applicazione della legge, ma va parametrato all’obiettivo del raggiungimento di un risultato concreto, costituito dall’adozione o dal ripristino della misura originariamente richiesta, di cui occorre fornire gli elementi idonei a suffragarne i presupposti. È pertanto inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso del pubblico ministero che censuri soltanto l’erronea lettura dell’istituto della retrodatazione della custodia cautelare, senza indicare i dati concreti sulla decorrenza del termine e sull’attualità dei presupposti della misura.
Il Fatto
Il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 29 luglio 2025, ha annullato l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni il 17 giugno 2025, revocando la custodia in carcere applicata a un indagato. Il collegio ha ritenuto operante il meccanismo della retrodatazione di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., riconoscendo una connessione qualificata tra i fatti contestati nella seconda ordinanza e quelli per cui era già intervenuta condanna irrevocabile.
Il Tribunale ha dato atto che il requisito della desumibilità dagli atti non sussisteva, poiché l’informativa di polizia giudiziaria contenente le conversazioni telefoniche era stata depositata solo il 13 novembre 2023, dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. Il Procuratore della Repubblica di Terni ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il pubblico ministero, senza richiamare l’originaria domanda cautelare, ha censurato esclusivamente l’erronea lettura, da parte del provvedimento impugnato, della sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2011, che avrebbe condotto a un’interpretazione abrogativa della norma sul requisito della desumibilità dagli atti.
La Corte riconosce che il Tribunale di Perugia non ha fatto buon governo dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità sui presupposti della retrodatazione, richiamando anche il massimo consesso (Sez. U n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli). Ciò nonostante, osserva il collegio, anche nella materia delle impugnazioni relative ai procedimenti incidentali cautelari vige il principio del necessario interesse della parte, previsto a pena di inammissibilità dagli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Per il pubblico ministero l’interesse non può coincidere con quello astratto all’esatta applicazione della legge (Sez. II n. 37876 del 12/09/2023, PG c/Gagliardi), ma deve essere parametrato al raggiungimento di un risultato concreto, costituito dall’adozione o dal ripristino della misura richiesta, di cui deve fornire gli elementi idonei a suffragarne i presupposti (Sez. II n. 6027 del 10/01/2024, PMT c/Mazza).
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato i dati concreti sulla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia, non ha replicato agli argomenti del Tribunale sulla continuazione e non ha spiegato se la desumibilità dagli atti derivasse da un compendio probatorio tale da consentire un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi (Sez. III n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase). Il pubblico ministero deve infatti fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del proprio interesse anche se il provvedimento impugnato non li abbia esaminati (Sez. VI n. 46129 del 25/11/2021, PM Marcus Stevens).
Tali rilievi valgono a maggior ragione quando la misura, come nella specie, era stata richiesta per reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. VI n. 43948 del 21/09/2023, PMT c/Manna). Il ricorso è dunque inammissibile per carenza di interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.