Traduzione orale del titolo cautelare e genericità della doglianza in Cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 25801 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di validità del titolo cautelare tradotto in lingua non comprensibile all’indagato può essere soddisfatta, in sede di rinvio, mediante la traduzione orale del provvedimento e delle prescrizioni imposte, con sottoscrizione dell’interessato. Il nuovo elemento di fatto così emerso non è contraddetto dal principio di diritto espresso nella decisione rescindente. È inammissibile, per genericità, il ricorso che, senza contestare il fatto storico della traduzione e della sottoscrizione, si limiti ad affermare in modo apodittico che l’indagato non avrebbe compreso il contenuto dell’atto. L’interesse ad impugnare un provvedimento sfavorevole permane anche in capo al soggetto espulso, ma tale rilievo non sana la genericità della doglianza sul punto essenziale della regiudicanda.
Il Fatto
La vicenda processuale muove da una decisione rescindente della V Sezione di questa Corte, che con sentenza ha annullato con rinvio un’ordinanza cautelare con cui era stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Il motivo dell’annullamento risiedeva nella omessa traduzione del titolo in una lingua comprensibile all’indagato.
In sede di rinvio il Tribunale del Riesame ha confermato il titolo cautelare emesso dal GIP, valorizzando un elemento di fatto nuovo: la Polizia di Frontiera, nel dare esecuzione all’espulsione dell’indagato, aveva notificato l’ordinanza cautelare con traduzione orale in lingua albanese e relativa sottoscrizione dell’interessato. Da qui la ritenuta carenza di interesse in capo all’indagato, ormai espulso e dunque impossibilitato a violare il divieto.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, affidato alla violazione del principio di diritto espresso nella decisione rescindente e a vizio di motivazione, è dichiarato inammissibile per la genericità della doglianza sul punto essenziale della regiudicanda: la possibilità di ritenere soddisfatta la condizione di validità dell’atto mediante la traduzione orale del suo contenuto e delle prescrizioni imposte.
La Corte non nega la premessa difensiva sulla permanenza dell’interesse ad impugnare: si conviene, infatti, che tale interesse sussista anche in capo all’espulso, poiché il provvedimento resta sfavorevole. Il dato dirimente è però un altro, e cioè l’elemento nuovo emerso rispetto ai contenuti della decisione rescindente: la traduzione del provvedimento in lingua albanese operata dalla polizia di frontiera, con sottoscrizione dell’indagato.
Di fronte a questo fatto storico la difesa non propone una contestazione specifica, ma si limita ad affermare in modo generico e apodittico che l’indagato non avrebbe compreso i contenuti del provvedimento, pur avendone sottoscritto la notifica. È precisamente tale carenza argomentativa a determinare l’inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.