Cancellazione dall’albo non esclude attualità del pericolo di reiterazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 5049 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in applicazione del principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti. Ne consegue che le doglianze concernenti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non confutate dinanzi al Tribunale in sede di impugnazione, sono inammissibili in cassazione, ove proposte per la prima volta in sede di legittimità con esclusivo carattere rivalutativo. La cancellazione dall’albo professionale e dall’elenco dei revisori non vale di per sé ad escludere l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, poiché le cognizioni tecniche già asservite al crimine possono essere adibite a finalità illecite prescindendo dalla formale appartenenza all’albo, anche mediante l’utilizzo di altri professionisti o attraverso condotte che non richiedono puntuali abilitazioni.
Il Fatto
Il Gip del Tribunale di Salerno, pur riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine alla partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di delitti in materia tributaria, non applicava la misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, ritenendo insussistente il requisito dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
Avverso tale provvedimento proponeva appello cautelare il pubblico ministero; il Tribunale di Salerno, quale giudice dell’appello cautelare, accoglieva il gravame e applicava all’indagato la misura degli arresti domiciliari, subordinandone l’efficacia alla definitività dell’ordinanza. Ricorre per cassazione la difesa dell’indagato, deducendo, con i primi due motivi, la contraddittorietà della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e, con il terzo, il venir meno del pericolo di reiterazione per l’avvenuta cancellazione dall’Ordine dei commercialisti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione preliminarmente osserva che, in occasione del rigetto della richiesta del pubblico ministero, il Gip aveva chiaramente precisato che a carico dell’indagato sussistevano i gravi indizi di colpevolezza; l’impugnazione proposta dall’organo pubblico aveva quindi ad oggetto esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari. Il giudice dell’appello cautelare si è occupato del profilo indiziario solo rimandando alle considerazioni del Gip, correttamente, in ossequio al carattere solo parzialmente devolutivo dell’appello cautelare, che limita la cognizione ai punti della decisione attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi.
Quanto ai primi due motivi di ricorso, la Corte li ritiene inammissibili, poiché rivolti a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza senza che l’odierno ricorrente avesse provveduto a confutare, di fronte al Tribunale dell’appello cautelare, l’ordinanza del Gip che tali indizi aveva pacificamente ritenuto sussistenti. Le doglianze hanno carattere esclusivamente rivalutativo: la lamentata contraddittorietà tra la rilevanza della figura dell’indagato e la sua fungibilità con altro professionista è insussistente, atteso che il carattere decisivo dell’apporto non è escluso dal fatto che non fosse l’unico soggetto in grado di fornirlo, mentre la consapevolezza dell’illiceità delle operazioni è esclusa dalla specifica professionalità dell’indagato e dalla costante vicinanza all’ideatore della struttura illegale.
Il terzo motivo, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, è invece infondato. L’avvenuta cancellazione dall’Albo professionale e dall’elenco dei revisori dei conti, se impedisce sotto il profilo formale la ripetizione di talune condotte criminose, non costituisce ostacolo difficilmente sormontabile alla adibizione delle proprie cognizioni tecniche a finalità illecite, prescindendo il possesso di esse dalla formale appartenenza ad un albo. Ciò sia nel caso in cui gli scopi illeciti possano essere perseguiti tramite altri professionisti – e l’associazione non era priva di altri aderenti dotati di specifica qualifica – sia nel caso in cui non necessitino di puntuali abilitazioni, avendo l’indagato ricoperto cariche sociali apicali in società facenti capo al sodale, soggetto legato da stretti vincoli di collaborazione.
Il ricorso è quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e piena efficacia della misura cautelare disposta dal Tribunale di Salerno.
Nota della Redazione
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