Coltivazione domestica di stupefacenti: rileva il numero di piante (Cass. pen. Sez. VI n. 38550 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per difetto di tipicità, la condotta domestica che, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, presenti un nesso di immediatezza con la destinazione esclusiva all’uso personale. I presupposti oggettivi della coltivazione non punibile devono essere tutti compresenti; tra essi rileva lo scarso numero di piante, la cui assenza esclude l’atipicità.

Il Fatto

Il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, applicata in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le piantine oggetto di coltivazione sarebbero state nove e non centoquarantacinque, come indicato nel verbale di sequestro, e che non sarebbero emersi indici di destinazione allo spaccio.

Sul piano delle esigenze cautelari, il Collegio del riesame avrebbe effettuato una rilettura congetturale delle considerazioni del Giudice per le indagini preliminari. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce le coordinate dell’ammissibilità del ricorso cautelare. Il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione di specifiche norme di legge e alla manifesta illogicità della motivazione, valutata secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Resta esclusa ogni censura che investa la ricostruzione dei fatti o proponga una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, come affermato dai precedenti richiamati (Sez. II n. 27866 del 2019, Sez. II n. 31553 del 2017, Sez. VI n. 11194 del 2012).

Quanto al vizio di motivazione del provvedimento del riesame, alla Corte spetta verificare se il giudice abbia adeguatamente reso conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Sul merito, l’ordinanza supera ogni rilievo. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi per la coltivazione di stupefacenti: dal verbale di perquisizione risultano tredici vasi, in ognuno dei quali erano diverse piantine, alcune essiccate e altre verdi, per un totale di centoquarantacinque, oltre a un bilancino di precisione e a lampade alogene per ricreare l’ambiente della serra. Poiché il verbale di perquisizione è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, il Collegio ha escluso ragioni per indicare un numero di piantine così macroscopicamente differente.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 12348 del 2019: la coltivazione domestica è atipica solo se priva di significativi indici di inserimento nel mercato illegale e connotata da un nesso di immediatezza con l’uso personale. Il discrimen è ancorato a presupposti oggettivi che devono essere tutti compresenti: minima dimensione, forma domestica, tecniche rudimentali, scarso numero di piante, assenza di indici di mercato, destinazione esclusiva al consumo del coltivatore. L’intenzione soggettiva è insufficiente, e l’offensività prescinde dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza.

Nel caso concreto manca uno dei presupposti principali: lo scarso numero di piantine. La messa a coltura di centoquarantacinque esemplari non può ritenersi non punibile. Le censure sulle esigenze cautelari sono poi prive di specificità, perché il ricorrente non si confronta con l’apparato giustificativo del Tribunale, che ha ravvisato il pericolo di reiterazione nelle modalità organizzative della condotta e nell’assenza di attività lavorativa lecita. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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