Misure cautelari, sindacato di legittimità limitato alla manifesta illogicità (Cass. pen. Sez. VI n. 38553 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, valutata secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non è ammissibile il ricorso che proponga censure attinenti alla ricostruzione dei fatti o che si risolva in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame si esaurisce nella verifica che il giudice abbia adeguatamente dato conto delle ragioni del decisum con motivazione logica e rispettosa dei principi di diritto. In materia di intercettazioni telefoniche, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 21 luglio 2025, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale aveva applicato all’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi della motivazione. Il ricorrente lamentava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile la sua dichiarazione di destinare la sostanza a uso personale, senza valorizzare la documentazione prodotta e incorrendo in un errore sul quantitativo detenuto, indicato in cinquanta grammi anziché in cinque grammi di cocaina, come emergerebbe dalle intercettazioni e dalla perquisizione dell’autovettura.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo in via preliminare i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari personali. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. A sostegno la Corte richiama Sez. II n. 31553 del 17/05/2017 e Sez. VI n. 11194 dell’8/3/2012.
Quanto al vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, la Corte precisa che il proprio compito si esaurisce nel verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione logica e rispettosa dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Nel caso concreto il provvedimento impugnato è risultato immune da vizi sindacabili. Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la documentazione attestante la disponibilità economica dell’indagato, poiché le intercettazioni dimostravano che la richiesta di sostanza era finalizzata a ottenerne anche per terzi. Indicativa in tal senso l’espressione con cui l’indagato aveva riferito di voler pagare solo la droga destinata agli “amici” e non quella per uso personale. A conferma deponevano la freneticità delle richieste quotidiane, sempre per “cinque amici” o quantitativi pari a cinquanta grammi, e il pieno coinvolgimento dell’indagato nel giro di affari dei suoi fornitori.
Di fronte a tali argomentazioni il ricorrente ha sollecitato una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati. La Corte ha escluso di poter procedere a tale reinterpretazione, richiamando il principio secondo cui, in materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito, non sindacabili nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione (Sez. II n. 35181 del 22/05/2013; Sez. VI n. 11794 dell’11/02/2013). Profili non ravvisati nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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