Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. IV n. 38666 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a ribadire le censure già proposte in appello, senza alcun confronto con la motivazione del provvedimento impugnato e senza indicare le ragioni per cui questa sarebbe viziata. Il giudizio del giudice di merito sulla concedibilità delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti. La doglianza sull’omessa valutazione di una richiesta di sanzioni sostitutive deve superare il vaglio di autosufficienza: il ricorrente ha l’onere di allegare o trascrivere gli atti su cui fonda la censura, non potendosi demandare alla cancelleria la loro selezione.
Il Fatto
La sentenza di primo grado, pronunciata a conclusione di giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 2,28 g/l, aggravata dalla commissione del fatto in orario notturno. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 24 marzo 2025, ha confermato integralmente quella pronuncia.
Avverso la decisione territoriale l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; il secondo per l’omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, o in subordine con il lavoro di pubblica utilità, la detenzione domiciliare o la semilibertà. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e affronta separatamente i due motivi. Quanto al primo, la Corte rileva l’assoluta genericità della censura: essa si limita a riproporre le osservazioni già svolte con l’atto di appello, basate su una diversa ricostruzione dei fatti esclusa dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Collegio ricorda che il giudice di merito, nella valutazione del trattamento sanzionatorio e della riconoscibilità delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. Richiama, sul punto, Sez. V n. 43952 del 13.04.2017, Pettinelli, Rv. 271269.
Nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato l’estrema pericolosità della condotta, avendo il ricorrente guidato in autostrada in stato di elevata ebbrezza e essendosi fermato improvvisamente lungo un tratto ad altissima velocità di percorrenza, senza riscontro dell’asserita avaria del veicolo, esponendo a grave pericolo gli altri utenti; aveva inoltre attribuito rilievo ai precedenti penali e al fatto che la pena in primo grado era stata contenuta in misura prossima al minimo edittale.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena con le sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., la Corte lo ritiene parimenti generico. Il ricorrente assume di avere avanzato la richiesta nelle conclusioni depositate in vista dell’udienza del 24 marzo 2025, tenutasi con rito camerale senza la partecipazione delle parti ex art. 23-bis l. n. 176 del 2020. Tali conclusioni, però, non si rinvengono nel fascicolo, ove risulta soltanto che una richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità era stata avanzata in primo grado con espressa rinuncia in sede di conclusioni.
Il ricorrente non ha allegato né trascritto integralmente gli atti, omettendo così gli oneri di precisione, completezza e specificità in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso. La Corte richiama Sez. V n. 5897 del 03.12.2020 (dep. 2021), Rv. 280419-01, secondo cui tale principio resta fermo anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis, comma 2, d.lgs. n. 271 del 1989, inserito dall’art. 7 d.lgs. n. 11 del 2018: non è possibile demandare alla cancelleria la selezione degli atti cui si riferiscono le doglianze, essendo onere del difensore chiedere l’allegazione delle copie ovvero provvedervi personalmente.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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