Ricorso inammissibile se non deduce cause ex art 129 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VI n. 38673 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti è ammissibile solo nei casi di violazione di legge tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. La dedotta mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non apre il controllo di legittimità sulla valutazione delle condizioni di applicabilità. La sentenza del giudice di merito che escluda una causa di non punibilità è censurabile solo se dal suo testo risulti evidente la sussistenza della causa stessa. L’asserita violazione del primo accordo tra le parti resta irrilevante quando è incontestato che le parti abbiano prestato il consenso alla pena poi applicata.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo, con sentenza emessa il 19 marzo 2025 ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato agli imputati la pena concordata per il delitto di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con confisca e distruzione della sostanza in sequestro e sequestro conservativo della somma sequestrata.

Gli imputati hanno proposto ricorso congiunto per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in ordine ai passaggi che avevano condotto il Pubblico ministero a prestare il consenso al patteggiamento e, sul secondo motivo, l’omessa verifica dell’insussistenza delle condizioni per applicare l’art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte rileva che l’asserita violazione del primo accordo tra le parti non è rilevante, perché resta incontestato che il consenso sia stato prestato in ordine alla pena applicata nella sentenza impugnata. Il percorso processuale è ricostruito con precisione: all’udienza del 22 gennaio 2023 il consenso del Pubblico ministero alla richiesta di applicazione della pena fu revocato, approdando a un giudizio abbreviato; all’udienza del 19 marzo 2025 fu formulata una nuova proposta di applicazione della pena, sulla quale il Pubblico ministero manifestò il proprio consenso, dando luogo alla pronuncia impugnata. La conversione del rito non è oggetto del ricorso e non può essere recuperata d’ufficio.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che il ricorso contro la sentenza applicativa della pena, con cui si deduca la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, perché l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Il parametro normativo è richiamato unitamente alla legge 23 giugno 2017 n. 103, che lo ha introdotto.

Sul punto la Corte richiama i propri precedenti: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014. Da essi deriva che la sentenza che applichi la pena su richiesta, escludendo una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità soltanto se dal testo della sentenza impugnata risulti evidente la sussistenza di una causa di non punibilità, secondo il principio affermato da Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102.

Nel caso concreto il Giudice ha invece espressamente valutato le condizioni di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., osservando che la comunicazione della notizia di reato e i contenuti dei verbali di perquisizione e sequestro forniscono corposi elementi di reità che corroborano l’ipotesi accusatoria. Il motivo si scontra dunque con una motivazione effettiva e non sindacabile nel merito.

Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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