Colpa grave dell’avvocato che non prevede il rischio di ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. III n. 23513 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice chiamato a decidere non può trasporre automaticamente nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. lo schema argomentativo della sentenza assolutoria, poiché i due giudizi si fondano su piani e su elementi diversi. Non è esclusa la colpa grave del richiedente che, pur non essendo consapevole della finalità illecita perseguita da altri, abbia tenuto una condotta macroscopicamente imprudente e negligente, accettando il rischio del proprio coinvolgimento mediante la frequentazione e il rapporto professionale con soggetti di caratura criminale. In tal caso opera il principio di autoresponsabilità e il parametro dell’id quod plerumque accidit, ancorato alle caratteristiche concrete della fattispecie. È infine infondato il motivo che, in sede rescissoria, lamenti la violazione del vincolo del giudizio di rinvio senza confrontarsi con le emergenze procedimentali poste a base della decisione.
Il Fatto
Un professionista era stato sottoposto agli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento per intestazione fittizia di una società riconducibile a soggetti di caratura criminale, dal novembre 2016 al dicembre 2017. Nel processo di merito era stato poi assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Con ordinanza del novembre 2024 la Corte di appello, in sede rescissoria, aveva accolto la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione, riconoscendogli un indennizzo e ritenendo che non avesse concorso con dolo o colpa grave alla detenzione subita. Su ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Cassazione aveva annullato con rinvio, censurando la mera riproduzione dello schema argomentativo della sentenza assolutoria. La Corte di appello, decidendo di nuovo, ha poi rigettato l’istanza di riparazione. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce anzitutto i principi regolatori della materia, richiamando integralmente la sentenza rescindente. Il giudice della riparazione non può riproporre, nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen., la medesima griglia valutativa del processo di merito: ciò che rileva è se il richiedente abbia concorso con dolo o colpa grave alla detenzione, valutando gli elementi posti a base del titolo cautelare e che non siano stati esclusi o dichiarati inutilizzabili.
Nel caso concreto il giudice del rinvio ha congruamente rivalutato la condotta del professionista, quale legale di fiducia di un soggetto di vertice criminale. Sono stati valorizzati fatti specifici, emergenti da risultanze investigative non negate dalla sentenza di assoluzione: la confidenzialità con i soggetti interponenti, la consapevolezza della fama criminale di questi ultimi, l’interesse economico alla pronta costituzione della società e la coincidenza della sede societaria con lo studio legale. Tali elementi fondano il convincimento di una condotta macroscopicamente imprudente e negligente, idonea a far prefigurare un intervento dell’autorità giudiziaria.
La Corte ribadisce che, pur in assenza di prova circa la consapevolezza della specifica finalità illecita, non risulta esclusa la distinta consapevolezza di relazionarsi con soggetti potenzialmente implicati in attività illecite. La prevedibilità della strumentalità dell’operazione si misura secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit e in conformità al principio di autoresponsabilità indicato dalla sentenza rescindente.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., la Corte osserva che il giudizio di rinvio, pur condizionato dal principio di diritto enunciato, non è una semplice rinnovazione del giudizio annullato. Quando l’annullamento sia stato disposto per vizio di motivazione, il giudice del rinvio può riesaminare integralmente il materiale probatorio, astenendosi dal reiterare gli errori motivazionali segnalati. Nel caso di specie il giudice del rinvio ha rispettato il principio di diritto, valutando i comportamenti colposi del richiedente e rilevando che le ordinanze cautelari erano state annullate solo in punto di esigenze cautelari e non di gravi indizi.
Il motivo è inoltre generico, perché contesta le argomentazioni di merito senza un reale confronto con le emergenze procedimentali. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento