Sequestro preventivo: ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 38777 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Quanto alla motivazione dell’ordinanza, per violazione di legge deve intendersi esclusivamente l’inesistenza o la mera apparenza della stessa, non anche l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, denunciabili nel giudizio di legittimità solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione, lamenti in realtà una insufficienza o una motivazione sgradita. Il ricorso che deduca il difetto di autonoma valutazione del provvedimento genetico deve indicare gli aspetti della motivazione pregiudicati dall’omissione e allegare integralmente il provvedimento e la richiesta del pubblico ministero.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Agrigento, con ordinanza del 18/08/2025, rigettava l’istanza proposta dal legale rappresentante di una associazione sportiva dilettantistica avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 20/06/2025, in ordine al reato di cui all’art. 1161 cod. nav. e avente ad oggetto un bene in concessione demaniale.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di autonoma motivazione del provvedimento del GIP, tanto sul fumus commissi delicti quanto sul periculum in mora, e contestando la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale del riesame, oltre alla valutazione sul rinnovo della concessione demaniale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Pur essendo formalmente dedotta la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la mancanza o apparenza della motivazione, la censura è nella sostanza inammissibile: sotto l’ombrello della violazione di legge si lamenta in realtà una insufficienza della motivazione o una motivazione sgradita.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, che possono essere denunciate solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La lettura delle censure restituisce una mera critica alle argomentazioni del Tribunale, il quale, in punto di gravità indiziaria, conferma l’autonoma valutazione del GIP, che ha motivato la propria adesione agli atti di polizia giudiziaria, risoltisi in un accertamento oggettivo sulla dimensione delle strutture e sulla trasgressione dei limiti quantitativi della concessione. Il Tribunale valorizza inoltre l’ampio iato temporale tra l’utilizzo del bene demaniale e la denuncia delle irregolarità.

Tale motivazione non è apparente e soddisfa i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza in tema di gravità indiziaria, secondo cui il giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, non può limitarsi alla astratta sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, ma deve accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi indiziari, pur senza il grado di persuasività richiesto dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure personali.

Quanto al dedotto difetto di autonoma valutazione, la giurisprudenza richiede che il ricorrente indichi gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, e che alleghi al ricorso, nella loro integralità, il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero. Nel caso di specie tali atti non sono allegati, né la vicenda presenta particolare complessità. È inoltre inammissibile la doglianza sul periculum, di natura meramente contestativa, e quella sul rinnovo della concessione, per la quale si allega solo la richiesta di estensione temporale, non idonea a legittimare una maggiore occupazione rispetto all’atto concessorio. Il ricorso difetta quindi di specificità e autosufficienza, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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