Notifica al difensore della parte civile e nullità assoluta dell’atto di appello (Cass. pen. Sez. VI n. 38257 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita al difensore della parte civile, anziché al domicilio dichiarato dall’imputato, è inidonea in concreto a consentirne l’effettiva conoscenza e integra nullità assoluta per omessa notificazione ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. La nullità è rilevabile anche nel giudizio svoltosi in contraddittorio camerale non partecipato, quando il difensore dell’imputato l’abbia eccepita con memoria senza ottenere risposta. Il riconoscimento della fondatezza di tale motivo assorbe l’esame degli altri motivi e impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Quanto alla prescrizione, la sospensione del corso di essa di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in relazione al reato di cui all’art. 348 cod. pen., contestato come esercizio abusivo della professione di ingegnere.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la mancata notifica del decreto di citazione all’imputato, che aveva dichiarato domicilio presso la propria residenza; la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo la condanna riguardato l’attività di insegnamento; vizi della motivazione, con omesso esame delle emergenze probatorie e intervenuta estinzione del reato per prescrizione; infine il difetto di corrispondenza tra motivazione e dispositivo in ordine all’esclusione della pena accessoria. La questione decisiva attiene alla ritualità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati. Il primo motivo è fondato. Dagli atti, il cui esame è consentito in ragione della natura processuale dell’eccezione dedotta, emerge che il decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello è stato notificato al difensore della parte civile, e non al destinatario.
La Corte rileva inoltre che, con memoria depositata nel giudizio di appello, svoltosi in contraddittorio camerale non partecipato, il difensore dell’imputato aveva eccepito la mancata notifica del decreto di citazione del suo assistito, senza ottenere alcuna risposta. L’eccezione, dunque, era stata ritualmente formulata e lasciata inevasa.
L’irrituale notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta in luogo diverso rispetto al domicilio dichiarato dall’imputato, è risultata in concreto inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ne deriva una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. L’esame dei restanti motivi resta assorbito nel riconoscimento della fondatezza del primo.
La Corte precisa infine che il reato non è estinto per prescrizione, dovendosi considerare la sospensione del corso della stessa di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103. Tale disciplina, come affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dagli interventi normativi successivi.
Nota della Redazione
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