Omicidio colposo e nesso causale: irrilevante la velocità del veicolo antagonista (Cass. pen. Sez. IV n. 38780 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio colposo da circolazione stradale, il giudizio controfattuale sulla causalità va condotto eliminando mentalmente la condotta che ha violato la regola cautelare, non le altre concause: ove la violazione sia ascritta al conducente tenuto a dare la precedenza, è la sua condotta che va espunta dal novero delle cause. Il principio di affidamento e la prevedibilità dell’altrui comportamento irregolare vengono in rilievo solo se la condotta del conducente antagonista sia stata concausa materiale dell’evento ai sensi dell’art. 41 cod. pen. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale, subordinato alla rigorosa condizione che il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti. Il termine di due anni per l’improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. opera, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 134 del 2021, solo per i reati commessi dal 01/01/2020.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17/02/2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 17/09/2019 a carico dell’imputato per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., alla pena di anni due di reclusione. All’origine della vicenda un sinistro stradale in cui il veicolo condotto dal ricorrente, impegnando un incrocio, si era scontrato con l’autovettura antagonista, che a sua volta aveva investito un pedone, con esito infausto.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale finalizzata a una nuova perizia, la carenza della motivazione sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il decorso del termine di improcedibilità in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto alla mancata rinnovazione istruttoria, richiama il principio per cui nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale costituisce istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l’indagine istruttoria sia stata esauriente in primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 2015; Sez. V n. 23580 del 2018). La Corte territoriale ha respinto l’istanza con motivazione congrua, fondata sugli accertamenti della Polizia Municipale, sui rilievi, sulle testimonianze e sugli elaborati tecnici: si tratta di accertamento in fatto, insindacabile in legittimità.

Sulla dinamica del sinistro, il Collegio osserva che la sentenza d’appello costituisce doppia conforme rispetto a quella di primo grado, sicché le due decisioni possono essere lette congiuntamente come unico corpo decisionale. Le osservazioni del consulente tecnico dell’imputato non scalfiscono la ricostruzione del perito, condivisa dal consulente del Pubblico ministero: l’assetto della targa è inconferente e la velocità del veicolo antagonista è del tutto indifferente, poiché è stata la posizione perpendicolare dei mezzi al momento dell’impatto a determinare l’angolo di rotazione dell’autovettura, svincolato dalla velocità dalla stessa assunta.

Sul nesso di causalità, i giudici di merito hanno correttamente svolto il giudizio controfattuale eliminando mentalmente la condotta dell’odierno ricorrente, non quella della conducente antagonista: il nesso si ricostruisce dopo aver individuato la regola cautelare violata — l’obbligo di dare la precedenza — e nel processo mentale va eliminata proprio la condotta posta in violazione di quella regola.

Fuori fuoco è il richiamo al principio di affidamento. Il punto di equilibrio tra affidamento e prevedibilità dell’altrui comportamento irregolare presuppone che la condotta sia stata effettivamente concausa dell’evento ai sensi dell’art. 41 cod. pen. Nel rischio da circolazione stradale, solo se ciascuna condotta è stata concausa materiale dell’evento va affrontato il tema della ragionevole prevedibilità, con attenzione all’indice di prevedibilità in concreto (Sez. IV n. 1929 del 2024). Le due sentenze di merito hanno escluso che la violazione cautelare ascrivibile alla conducente antagonista abbia avuto ruolo causale nell’evento.

Manifestamente infondato è il motivo sulle circostanze attenuanti generiche: la statuizione è sorretta da motivazione esente da manifesta illogicità, avendo la Corte territoriale valorizzato la gravità della condotta e l’elevato grado della colpa. Il giudice del merito non deve esaminare tutti gli elementi, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Infine, il motivo sull’improcedibilità è infondato: l’art. 344-bis cod. proc. pen. si applica, per espressa previsione, ai soli reati commessi dal 01/01/2020, mentre quello in esame risale al 22/06/2011. Segue condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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