Furto aggravato nei supermercati: videosorveglianza e motivazione sulla recidiva (Cass. pen. Sez. V n. 39102 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto aggravato ai danni della merce esposta sui banchi di un supermercato, la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza, che costituisce mero ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato e non è idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa: solo una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione consente di escludere l’aggravante. L’esclusione dell’aggravante richiede infatti una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale. L’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva facoltativa e il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. esigono una motivazione specifica, calata nella storia criminale del singolo e ancorata a una verifica concreta del pregiudizio economico cagionato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 3.4.2025, resa all’esito di trattazione scritta, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di tre imputati per il reato di furto aggravato, contestato in due episodi commessi ai danni di una catena di distribuzione alimentare. La merce era stata sottratta dai banchi di un supermercato gestito con il sistema del self service.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite comune difensore di fiducia, articolando otto motivi. Tra le censure, la mancanza di identificazione certa di uno dei concorrenti, l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., la mancata riqualificazione del fatto come tentativo, il diniego delle attenuanti generiche, la violazione della disciplina sulla recidiva, il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, della particolare tenuità del fatto e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente alla recidiva, all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alle sanzioni sostitutive, rigettandoli nel resto. Infondata è stata giudicata la censura sul ruolo di concorrente, poiché il compendio indiziario — dichiarazioni degli addetti alla vigilanza e immagini videoriprese — era stato oggetto di attento vaglio e la doglianza involgeva una questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Quanto all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che nei supermercati la vigilanza degli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante richiede una custodia continua e diretta. Ha richiamato, tra le altre, Sez. 5 n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Rv. 262663 e Sez. 5 n. 1509 del 26/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280157, secondo cui la videosorveglianza è mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori e non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa.

Da ciò è derivata l’infondatezza anche della censura sulla mancata riqualificazione come tentativo, avendo gli imputati conseguito in entrambi i casi l’autonoma disponibilità della merce. Il diniego delle attenuanti generiche è stato parimenti confermato, essendo la motivazione ancorata all’assenza di dati obiettivi di valutazione in relazione a soggetti dediti con modalità seriali a tali reati.

È risultato invece fondato il motivo sulla recidiva: la Corte territoriale ha adottato una formula di stile, senza calarsi nella specifica storia criminale di ciascun soggetto per argomentare da quali dati sintomatici il furto di pochi generi alimentari fosse indice di aumentata capacità a delinquere. Sul punto la Corte ha richiamato Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 08/05/2015, Rv. 263464 e Sez. 2 n. 10988 del 07/12/2022, dep. 14/03/2023, Rv. 284425.

Anche il motivo sull’attenuante del danno di speciale tenuità è stato accolto: la motivazione è apparsa apparente, poiché dalla premessa sul pregiudizio lievissimo non è seguita alcuna verifica del valore economico della merce sottratta, né sono stati indicati ulteriori effetti pregiudizievoli. Fondato è stato ritenuto, di conseguenza, anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, da rivalutare alla luce delle conclusioni sulla recidiva, e quello sulla sostituibilità della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, con rigetto nel resto dei ricorsi.

Nota della Redazione

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