Inammissibile il ricorso che ripropone censure di merito sui ruoli gestori (Cass. pen. Sez. VII n. 39093 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione, si risolva nella pedissequa reiterazione di profili già prospettati in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza prospettare alcun decisivo travisamento e postulando invece una differente lettura dei dati processuali. A questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. È parimenti inammissibile il motivo che, per qualificare il ruolo dell’imputato in termini di mero consulente fiscale, risulti eccentrico rispetto alla contestazione di amministrazione di fatto della società, nonché quello che postuli un rinnovato apprezzamento di congruità della pena, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da sufficiente motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, confermando la condanna pronunciata in primo grado, aveva ritenuto due imputati responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e da operazioni dolose. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione.
Un ricorrente deduce, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. L’altro articola sette motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’esercizio in fatto delle funzioni gestorie e sulla ricostruzione del proprio ruolo, la carenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e, infine, la commisurazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo del primo ricorrente, rilevandone l’inammissibilità. La censura si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza prospettare alcun decisivo travisamento.
Il ricorso, osserva il Collegio, postula una differente lettura dei dati processuali e una conseguente diversa ricostruzione storica dei fatti, alla luce di un rinnovato giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. A questa Corte è però precluso tanto sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, quanto saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il principio è ribadito dal richiamo a Sez. U n. 12 del 31.05.2000, Jakani.
Quanto ai primi cinque motivi del secondo ricorso, la Corte li ritiene ugualmente inammissibili: essi riproducono profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, a fronte dei plurimi elementi, logici e fattuali, sintomatici del concreto esercizio di funzioni gestorie da parte della ricorrente.
Il sesto motivo è eccentrico rispetto alle contestazioni, poiché postula la qualificazione del ruolo dell’imputato in termini di consulente fiscale, mentre la contestazione era di amministrazione di fatto della società. Il settimo motivo, infine, postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena: la graduazione è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, secondo il richiamo a Sez. V n. 5582 del 30.09.2013. La Corte territoriale ha peraltro ampiamente motivato la determinazione della pena, quantificata in termini di poco superiori al minimo edittale. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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